Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati stagionali nelle aziende agricole

“Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”.

Art. 1 (Finalità)

  1. Ai fini del supporto all’attività lavorativa stagionale in agricoltura, nonché per prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, è data facoltà agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.

Art. 2 (Modifica alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

 

  1. Dopo l’articolo 25 della l.r. n. 56/1977 è inserito il seguente:

 Art. 25 bis (Interventi edilizi per la sistemazione temporanea di salariati agricoli)

 

  1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadri di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei Comuni sede dell’intervento.
  2. Qualora non sufficienti le strutture di cui al comma 1 è ammessa l’installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
  4. Gli interventi realizzati da Enti pubblici o associazioni convenzionate con gli Enti medesimi, possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, non oltre i duemila metri quadri.”.
  5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di euro 25.000 ad Enti o Associazioni convenzionati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4.”

 Art. 3 (Disposizioni finanziarie) 

  1. La spesa derivante dall’applicazione del comma 5 dell’art. 25 bis della Legge regionale 56/1977, come inserito dalla presente legge, trova copertura per un impegno di spesa complessivo di euro 100.000 sulle risorse iscritte nella Missione 16 Programma 16.01 del Bilancio della Regione Piemonte 2016-2018.”.