La proposta di legge sulle start up innovative

Primo firmatario: Raffaele Gallo, Altri firmatari: Davide Gariglio (capogruppo), Silvana Accossato, Paolo Allemano, Andrea Appiano, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Nino Boeti, Giovanni Corgnati, Nadia Conticelli, Antonio Ferrentino, Gabriele Molinari, Angela Motta, Valter Ottria, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Elvio Rostagno e Daniele Valle

Art. 1 (Finalità)

  1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, le attività produttive mediante iniziative a sostegno della nascita e dello sviluppo delle start up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e mediante la creazione delle migliori condizioni per lo sviluppo dell’ecosistema dell’imprenditoria innovativa.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini della presenta legge si definiscono:
  2. a) incubatori d’impresa: le società che rientrano nei parametri di cui all’articolo 25 della legge n. 221/2012;
  3. b) start up innovative: le società definite ai sensi dell’articolo 25 del d.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012;

Art. 3 (Strumenti di intervento)

  1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione individua i seguenti strumenti di intervento:
  2. a) attività a sostegno delle start up innovative di cui all’articolo 25 della l. n. 221/2012 e s.m.i..
  3. b) attività di promozione ed incentivazione all’insediamento sul territorio regionale dei soggetti di cui all’articolo 2;
  4. c) organizzazione di iniziative di procurement pubblico, mediante il coinvolgimento delle imprese di cui all’articolo 1;
  5. d) sostegno alle iniziative messe in atto dagli operatori di cui alle lettera a) dell’articolo 2, per promuovere workshop e seminari che contribuiscono alla diffusione di una cultura imprenditoriale favorevole all’innovazione e allo sviluppo dell’ecosistema delle start up innovative.
  6. E’ istituito presso Finpiemonte spa un fondo destinato a finanziare gli strumenti di intervento di cui al comma 1, lettere a), b) e d).

Art. 4 (Consulta per l’innovazione) 

  1. E’ istituita la Consulta per l’Innovazione, di seguito denominata Consulta, presso l’Assessorato regionale all’Innovazione, senza oneri a carico dell’amministrazione.
  2. La Consulta è composta da:
  3. l’Assessore regionale competente in materia di Innovazione e attività produttive o un suo rappresentante con funzione di Presidente;
  4. Il Presidente della Commissione consiliare competente;
  5. un rappresentante del Consiglio Regionale del Piemonte;
  6. un rappresentante dell’Università di Torino;
  7. un rappresentante del Politecnico di Torino;
  8. un rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro;
  9. un rappresentate della Consulta Giovani del Consiglio Regionale del Piemonte;
  10. un rappresentante per ciascuna Fondazione bancaria presente sul territorio regionale;
  11. tre rappresentanti delle imprese iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 8, comma 3 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19, individuati secondo le modalità previste con apposito provvedimento della Giunta regionale.
  12. Lo Statuto della Consulta è deliberato con provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che ne definisce le modalità di funzionamento e le caratteristiche operative.
  13. La Consulta esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta Regionale, promuove la cooperazione tra gli operatori di cui all’articolo 2 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e il radicamento dell’imprenditoria innovativa in Piemonte.
  14. La Consulta svolge altresì funzioni di osservatorio e monitoraggio delle attività amministrative della Regione in materia di Start up innovative ed elabora proposte per la loro semplificazione.
  15. La Consulta si riunisce, di norma, una volta ogni sei mesi.

Art. 5 (Agevolazioni fiscali) 

  1. Le start up innovative, che hanno i requisiti di cui all’articolo 25 del della l. 221/2012 e s.m.i. e che operano nel territorio della Regione Piemonte, sono esentate dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nel rispetto della normativa comunitaria e statale relativa agli aiuti di Stato.

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2007, n. 17)

  1. Dopo la lettera m bis) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.) è inserita la seguente:

“m ter) nella promozione e sostegno delle start up innovative di cui all’articolo 25 del     decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

  1. 2.Dopo l’articolo 7 della l.r. n. 17/2007 è inserito il seguente:“

Art. 7 bis (Istituzione di un fondo per interventi in capitale di rischio)

1.E’ istituito presso Finpiemonte S.p.A un Fondo per interventi in capitale di rischio delle start up innovative di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m ter).

2.La copertura finanziaria del Fondo di cui al comma 1 deriva dai fondi Ue con la destinazione dello 0,5 per cento di tali risorse.

3.Gli interventi del fondo sono finalizzati esclusivamente al sostegno delle start up innovative localizzate o disponibili a localizzarsi in Regione Piemonte.

  1. La Giunta Regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di costituzione e il regolamento di gestione del fondo.

Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1.Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR – Piemonte spa). Soppressione dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES – Piemonte) è sostituito dal seguente:

“2. L’oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1 ed in particolare:

  1. a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;
  2. b) l’acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto commerciale;
  3. c) l’aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori la stipula di convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2000 ‘) di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l’affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l’aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
  4. d) l’organizzazione di iniziative di procurement pubblico mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all’articolo 25 del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012. La Regione individua annualmente con proprio provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, le priorità di intervento nell’ambito delle iniziative di procurement pubblico;”.
  5. Dopo l’articolo 7 della l.r. n. 19/2007 è inserito il seguente articolo:

Art. 7 bis (Realizzazione delle iniziative di procurement pubblico)

  1. 1. La Regione Piemonte individua in SCR- Piemonte S.p.A la società a partecipazione pubblica idonea ad avviare in via sperimentale interventi di procurement pubblico commerciale e a sviluppare competenze specifiche in materia.
  2. Nel rispetto del patto di stabilità interno e nell’ambito dei limiti di spesa dell’Ente, stabiliti dalla legislazione statale per ciascun anno finanziario, la Giunta regionale autorizza SCR- Piemonte S.p.A ad avviare le selezioni per l’assunzione di personale qualificato per l’organizzazione di iniziative di procurement pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d).
  3. In fase di prima attuazione, della durata di tre anni, gli interventi di procurement pubblico commerciale messi in atto dalla Regione Piemonte riguardano i seguenti ambiti:
  4. a) incremento dell’efficienza della Pubblica Amministrazione regionale e del suo sistema sanitario;
  5. b) miglioramento dei servizi al cittadino e alle imprese.
  6. c) miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini.
  7. SCR – Piemonte S.p.A rendiconta annualmente alla Giunta Regionale e alla commissione consiliare competente il piano di procurement pubblico avviato e le strutture Regionali coinvolte”.
  8. Per ogni anno contabile la Regione Piemonte, avvalendosi della struttura tecnica di SCR – Piemonte S.p.A di cui al comma 2, avvia le procedure di procurement pubblico commerciale per un importo minimo pari a 5 milioni di Euro, nelle proprie procedure di acquisto di beni, servizi e investimenti.”.

Art. 8 (Disposizioni attuative) 

  1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua annualmente con proprio provvedimento le priorità e le modalità di intervento degli strumenti di cui al comma 1 dell’articolo 3.
  2. La Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, predispone il regolamento attuativo relativo all’articolo 7, comma 2.

Art. 9 (Disposizioni finali)

  1. Finpiemonte S.p.A. e la Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. uniformano i rispettivi statuti entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 (Abrogazioni)

L’ articolo 7 (Sperimentazione appalti pre-commerciali) della legge regionale 1 Dicembre 2014, n. 19, è abrogato.

Art. 11 (Norma finanziaria)

  1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, agli oneri di parte corrente, stimati complessivamente in 1.000.000,00 euro, di cui 400.000,00 euro per l’esercizio 2016 e 600.000,00 euro per l’esercizio 2017, per la realizzazione degli strumenti di intervento di cui all’articolo 3 e iscritti nell’ambito dell’UPB A19011 si provvede con le dotazioni finanziarie allocate nell’unità previsionale di base, che presenta la necessaria copertura finanziaria.