Passaggio alla nuova gestione informatica dei buoni spesa per l’acquisto di alimenti senza glutine

Premesso che:

  • in base all’articolo 4, comma 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123 (“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”) che prevede interventi volti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti che sono affetti da celiachia, al fine di garantire un’alimentazione equilibrata, a tali soggetti è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, demandando la fissazione dei limiti massimi di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale ad apposito decreto del Ministro della Salute;
  • tali disposizioni sono state recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 7-5661 del 10 aprile 2007, recante “Ridefinizione dei limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine di cui al D.M. 4 maggio 2006”;

considerato che

  • con successiva DGR n. 7-6807 del 10 settembre 2007 – le cui modalità attuative di sono state specificate con circolare della Direzione Regionale Sanità dell’ 11 dicembre 2007 – valutando che “una maggiore disponibilità di esercizi autorizzati alla vendita di prodotti per soggetti malati di celiachia  soddisferebbe maggiormente le specifiche esigenze degli assistiti migliorandone la qualità della vita”, la Regione ha stabilito che il buono o altro documento di spesa, rilasciato dalle Aziende Sanitarie a favore di pazienti affetti da celiachia, possa essere utilizzato non solo presso le farmacie convenzionate, i negozi autorizzati alla vendita di presidi sanitari e prodotti dietetici e i competenti servizi delle Aziende Sanitarie, ma anche presso qualsiasi struttura vendita commerciale; 

constatato  che 

  • nonostante le misure menzionate, al momento in Piemonte è possibile acquistare prodotti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale con i buoni ASL nei supermercati facenti capo a una sola rete della grande distribuzione. Tale scarsità di punti vendita sul territorio regionale, come sottolineato dalle associazioni di esercenti e di cittadini assistiti, è imputabile alle complesse procedure di rendicontazione e rimborso previste dalla Direzione Regionale Sanità;
  • i propositi contenuti nella menzionata DGR n. 7-6807 risultano pertanto, di fatto, frustrati; 

rilevato che

  • a livello nazionale sono già state sperimentate e messe a regime modalità di gestione alternativa dei buoni destinati a soggetti celiaci che hanno favorito una notevole semplificazione delle procedure di rendicontazione e rimborso. Ad esempio dal 2012 la Regione Lombardia ha avviato un sistema di gestione  telematica che prevede l’accreditamento dell’importo del buono mensile direttamente sulla Tessera Sanitaria – Carta Regionale dei Servizi, utilizzabile in qualsiasi punto vendita accreditato che disponga della apposita piattaforma informatica;
  • risulta che la Giunta regionale abbia già espresso la disponibilità ad avviare simili modalità alternative di gestione dei buoni destinati ai celiaci segnalando, tuttavia, come il principale ostacolo alla concreta  realizzazione di un simile meccanismo sia rappresentato dall’ancora incompleta diffusione delle Tessere Sanitarie dotate di chip elettronico;

preso atto che 

  • i dati disponibili evidenziano come tale semplificazione attraverso gestione informatica del servizio abbia favorito, negli anni, un aumento e una diffusione capillare sul territorio degli esercizi commerciali accreditati, determinando contestualmente, attraverso i meccanismi della concorrenza, un sensibile abbasamento dei prezzi dei prodotti senza glutine, a tutto vantaggio degli assistiti; 

INTERROGA l’Assessore regionale competente per sapere 

  • con quali modalità e tempistiche intenda attuare il passaggio alla gestione informatica dei buoni spesa in favore dei soggetti celiaci tramite accreditamento dell’importo mensile su Tessera Sanitaria, non appena ultimata la distribuzione delle nuove Tessere con chip.