Passaggio della cava di prestito SATAP S.p.A. di Cerano al regime di cava ordinaria

Premesso che:

  • la normativa della Regione Piemonte configura due tipologie ben distinte e non sovrapponibili di cave: le cave ordinarie, disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere e le cave di prestito) e le cave di prestito, la cui disciplina è rinvenibile nella legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni);
  • le differenze sono rimarchevoli sul piano formale, atteso che le domande di autorizzazione all’esercizio di una cava ordinaria devono essere istruite dalla conferenza dei servizi che fa capo alla Provincia, mentre quelle relative alle cave di prestito dalla Conferenza dei servizi che fa capo alla Regione, ma, soprattutto, i due istituti sono nettamente differenziati dal punto di vista sostanziale: le cave ordinarie, infatti, costituiscono semplice espressione dell’interesse commerciale delle imprese operanti nel settore estrattivo e la relativa autorizzazione richiede l’accertamento dei presupposti previsti dall’articolo 7 della l.r. n. 69/1978, fra cui deve essere particolarmente evidenziata la rilevanza del materiale da estrarre per l’economia regionale. Tali presupposti sono estranei al regime delle cave di prestito le quali, invece, sono strettamente funzionali al reperimento dei materiali occorrenti per la realizzazione di importanti opere pubbliche;
  • sul piano procedurale le cave di prestito sono espressamente escluse dal regime previsto per quelle ordinarie e le relative autorizzazioni devono essere precedute dalla Conferenza dei servizi istituita presso la Regione ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

 

considerato che

 

  • con nota n. 596 del 30 marzo 2016 è stata convocata dal settore regionale Attività Estrattive per il 27 aprile la Conferenza dei Servizi per il rinnovo della cava SATAP S.p.A. ubicata a Cerano, cava di prestito autorizzata ai sensi della citata l.r. n. 30/1999;
  • dalla descrizione del progetto relativo alla cava di Cerano fatta dal settore Attività Estrattive si ricava che “l’attività estrattiva autorizzata prevedeva l’escavazione di circa 810.400 m3 di inerti ed il completo ritombamento dell’area tramite il riporto di circa 972.480 m3 di terre e rocce da scavo provenienti dagli sbancamenti derivanti dai lavori autostradali; allo stato attuale, non essendosi reso disponibile il quantitativo inizialmente previsto di materiali idonei al ritombamento del sito di cava, si rende necessario il passaggio al regime ordinario ex L.R. n. 69/78, sempre in capo alla medesima Società esercente, al fine di reperire tali materiali sul mercato ordinario, oltre che il rinnovo dell’autorizzazione; la variante progettuale prevede l’escavazione della volumetria residua, pari a circa 47.000 m3 di inerti, ed il suo reimpiego all’interno dell’area di intervento, unitamente a circa 124.800 m3 di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, per addivenire ad una sistemazione morfologica finale dell’area ribassata di 1 m rispetto alle quote precedentemente autorizzate”;

ricordato come

 

  • il precedente legato, per quanto riguarda il territorio novarese, al passaggio della cava gestita da Allara S.p.A. a Romentino dal regime di cava di prestito a quello di cava ordinaria ha costituito, da dieci anni, un notevole problema non soltanto per il comune coinvolto, ma per tutta la provincia, che ha visto in qualche modo “derogate” le norme di programmazione e pianificazione del PAEP, approvato con D.G.R. n.120-2971 del 21/07/2011;

 

rilevato che

 

  • il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) ha in varie occasioni sottolineato l’abuso determinato dal passaggio da un regime autorizzatorio all’altro: con la Sentenza n. 487/2009 la Sezione seconda del Tribunale amministrativo ha infatti ricordato come, venute meno le esigenze estrattive connesse alla cava di prestito, non vi sia più spazio per l’esercizio di attività stessa di cava e la sua eventuale riattivazione per esigenze commerciali vada necessariamente assoggettata al regime normativo delle cave ordinarie;
  • l’articolo 7 della l.r. n. 69/1978 richiede inoltre un accertamento della sussistenza dei presupposti per l’esercizio di una cava ordinaria che, in realtà, nella maggior parte dei casi non viene realizzato;
  • nel caso specifico, la problematica riguarda prevalentemente la mancata attuazione del relativo progetto di recupero autorizzato;

sottolineato che

 

  • il verificarsi di passaggi dal regime di cava di prestito a quello di cava ordinaria di fatto crea una considerevole turbativa del mercato e della libera concorrenza tra imprese del settore in regime di parità;
  • vendendo meno i presupposti connessi alla realizzazione dell’opera pubblica sarebbe stato necessario eseguire verifiche intermedie, anche in relazione all’intera programmazione delle cave di prestito. A tal proposito si ricorda la recente autorizzazione nel 2013 sempre sul territorio novarese della cava SATAP a Romentino (località c.na Bettole) per il reperimento di materiale del tratto lombardo della variante di Bernate, anch’essa attualmente da revisionare per una modifica delle esigenze dell’opera pubblica;

ritenuto che

 

  • i passaggi da regime di cava di prestito a quello di cava ordinaria debbano essere vietati;

INTERROGA

l’Assessore regionale competente per sapere

 

 

  • quale sia, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, la posizione dell’Assessorato in merito al passaggio da cave di prestito a cave in regime ordinario;