Il Consiglio regionale, premesso che
- i consultori familiari, istituiti formalmente nel 1975 con la legge n. 405, sono strutture del Servizio Sanitario Nazionale dedicate all’assistenza alla famiglia e alla maternità, che, sin dalla loro costituzione, si basano su un modello di salute che fa riferimento a quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): “La salute è lo stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale e non la semplice assenza di malattia o disabilità”; in tale modello è messa in risalto l’importanza della promozione della salute intesa come azione volta a promuovere la consapevolezza delle persone e delle comunità al fine di aumentare la loro capacità di controllo sul proprio stato di salute (Carta di Ottawa del 1986);
- negli ultimi anni, l’OMS ha sottolineato in più occasioni l’importanza di servizi strutturati e organizzati come i consultori familiari italiani, indicati come modello di riferimento per la loro ricchezza di competenze multidisciplinari, mediche e psico-sociali;
- già con il “Progetto obiettivo materno-infantile”, approvato con il Decreto Ministeriale 24 aprile 2000, è stato assegnato un ruolo centrale ai consultori familiari, valorizzandone le attività e prevedendone l’integrazione nella rete dei servizi;
- indagini sul percorso nascita condotte, nell’ultimo decennio, dall’Istituto Superiore di Sanità hanno evidenziato come i servizi consultoriali, quando conosciuti e utilizzati, siano molto apprezzati dalle donne e dalle coppie, in particolare dai soggetti più giovani, rivelandosi, inoltre, indispensabili per le donne immigrate. I consultori familiari si sono, infatti, dimostrati cruciali per la loro funzione di servizio informativo e sanitario anche finalizzato alla prevenzione dell’aborto e alla tutela della salute della donna, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre all’interruzione della gravidanza, come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 con cui lo Stato, pur avendo introdotto nell’ordinamento il diritto alla IGV, garantisce il diritto ad una procreazione cosciente e responsabile riconoscendo il valore sociale della maternità e tutelando la vita umana dal suo inizio;
premesso, altresì, che
- in Piemonte la legge che ha avviato, all’interno dei servizi sanitari e sociali presenti sul territorio, le attività dei consultori familiari è la legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 che, all’articolo 3, prevede che l’attività consultoriale sia un servizio gratuito rivolto al singolo, alla coppia, alla famiglia nei suoi vari componenti, alle comunità, alle organizzazioni sociali “organizzato in modo da essere parte integrante delle prestazioni fornite dal gruppo di lavoro socio-sanitario del territorio”;
considerato che
- risulta indispensabile e urgente potenziare le attività consultoriali, tenendo conto, in particolare, delle seguenti priorità:
- garantire il loro adeguato riconoscimento organizzativo all’interno del Dipartimento Materno-Infantile delle relative ASL e un’assegnazione di operatori dedicati che assicuri la presenza anche di non obiettori e tenga conto di tutte le rilevanti funzioni ad esso attribuite (contraccezione compresa quella di emergenza, applicazione della Legge 194, gravidanza a basso/medio rischio, ecografie ostetriche di I livello, prevenzione di infezioni sessualmente trasmissibili, etc.);
- assicurare l’accesso libero, diretto e gratuito al servizio per tutte le cittadine e i cittadini, italiani o stranieri, residenti o domiciliati sul territorio regionale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili come quella degli adolescenti;
- potenziare le attività in materia di promozione della salute come le vaccinazioni, l’offerta attiva di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero nell’ambito del Progetto di Prevenzione Serena, le consulenze preconcezionali, nonché i corsi di accompagnamento alla nascita e di sostegno dell’allattamento al seno;
- formare adeguatamente personale con specifiche competenze anche in tema di promozione della salute in ambito scolastico, con particolare attenzione a comportamenti a rischio quali il consumo di sostanze stupefacenti e di alcol in giovane età, i comportamenti sessuali a rischio, il bullismo anche a sfondo sessuale, nonché le nuove dimensioni di rischio connesse all’utilizzo dei social media;
- potenziare l’approccio multidisciplinare di equipe (infermiere, ostetriche, assistenti sanitarie, ginecologi, assistenti sociali, educatori, psicologi e mediatrici socio-culturali) in stretta collaborazione con tutti i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e del terzo settore presenti sul territorio, formando gli operatori coinvolti affinché sia offerta agli utenti la massima capacità di ascolto e di sospensione del giudizio, per permettere a tutti coloro che si rivolgono ai consultori di sentirsi sempre accolti, non giudicati e accompagnati in percorsi di scelta non facili;
ritenuto, dunque, che
- sia necessario mantenere e potenziare l’attività dei consultori familiari, nonché l’eterogeneicità delle loro attività, particolarmente accentuati in alcune realtà territoriali;
- sia fondamentale rimettere al centro della salute, come processo attivo che deve avere come protagoniste le persone, la salute delle donne come parametro del benessere dell’intera popolazione;
- sia importante valorizzare ulteriormente l’originalità dei servizi consultoriali (multidisciplinarietà, non direttività, visione di genere) in quanto patrimonio unico da non disperdere;
IMPEGNA la Giunta regionale
- a favorire l’adozione, da parte di tutti i consultori familiari attivi sul territorio regionale, di una modalità di raccolta dei dati e di monitoraggio delle loro attività omogenea e uniforme;
- ad avviare con urgenza una analisi conoscitiva finalizzata a riferire in tempi estremamente rapidi al Consiglio regionale, attraverso la Commissione consiliare competente, sull’organizzazione dei servizi offerti e sulle attività svolte;
- ad adottare di conseguenza un opportuno provvedimento amministrativo finalizzato all’effettiva attuazione della legge n. 194/1978 che tenga conto delle priorità sopra individuate;
- a prevedere, inoltre, che nel succitato provvedimento siano previste misure atte a garantire che, nelle strutture con una concentrazione di obiettori superiore al 50 per cento, le Aziende Sanitarie possano – accanto al ricorso alla mobilità interna previsto dall’articolo 9, comma 4 delle Legge n. 194/1978 – bandire concorsi finalizzati al reclutamento di personale medico e specialistico non obiettore.