Rilascio della nuova tessere elettronica BIP di libera circolazione agli ipovedenti gravi

Interrogazione di Angela Motta sul rilascio della nuova tessere elettronica BIP di libera circolazione agli ipovedenti gravi 

Premesso che

  • l’articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) prevede che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie e che la Regione provveda a stabilire criteri e modalità di tali agevolazioni mediante propria deliberazione;
  • in attuazione della norma citata, con la DGR n. 58-8267 del 14 ottobre 1986 ed i successivi atti integrativi e modificativi – tra cui l’abbassamento dal 70 al 67 per cento della soglia di invalidità conseguente all’articolo 54 della Finanziaria regionale 2007 (legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) – è stata istituita la tessera di libera circolazione, oggi rilasciata a titolo personale e con validità annuale ai cittadini con un’invalidità riconosciuta superiore al 67 per cento;
  • con l’apertura della linea 1 della metropolitana di Torino, le cui stazioni sono impresenziate, si è introdotta la facoltà per i beneficiari della tessera di richiederne copia elettronica in luogo di quella cartacea in modo da favorire l’accesso al servizio di metropolitana;

considerato che

  • essendo in fase ormai avanzata l’introduzione del sistema di bigliettazione elettronica BIP per tutti i cittadini, con la D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015 si è previsto di rilasciare nuove tessere di libera circolazione elettroniche nel formato BIP che saranno valide a partire dal 1 febbraio 2016 e, al tempo stesso, è stata disposta la verifica della permanenza dei requisiti degli aventi diritto;

rilevato che

  • tra le categorie di aventi diritto alla tessera di libera circolazione rientrano gli ipovedenti gravi che tuttavia, pur essendo a tutti gli effetti invalidi civili, non hanno indicata sul verbale di riconoscimento la percentuale di invalidità. Tale percentuale, infatti, potrebbe essere dedotta solo in via indiretta applicando le tabelle di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 tuttora vigente;
  • pertanto la sostituzione delle vecchie tessere con le nuove e la contestuale verifica dei requisiti, disposte dalla citata D.G.R. n. 62-1987, non essendo possibile risalire direttamente alla percentuale di invalidità, rischia di escludere dal diritto alla libera circolazione migliaia di ipovedenti gravi;

sottolineato che

  • inoltre, a differenza delle altre categorie di invalidi al 67 per cento, gli ipovedenti gravi non sono in grado di guidare un’automobile per cui tale esclusione produrrebbe una negazione del diritto costituzionale alla mobilità;

            INTERROGA l’Assessore competente per sapere

  • se non ritenga opportuno sollecitare nelle sedi competenti l’inserimento, nel verbale di accertamento rilasciato agli ipovedenti gravi, del grado di invalidità disponendo, nelle more di tale inserimento, una revisione della D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015.