Potenziamento delle risorse tecniche per i volontari dei Vigili del Fuoco

Misure per il potenziamento delle risorse tecniche dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale Volontari dei Vigili del Fuoco (CNVVF) siti nella Regione Piemonte – Proposta di legge di Angela Motta (prima firmataria), Nino Boeti, Giovanni Corganti, Elvio Rostagno

Art. 1 (Finalità)
1. La Regione Piemonte, in ossequio a quanto previsto dall’ articolo 10 della Legge 10 agosto 2000 n. 246 nonché dall’ art. 26 comma 2 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 promuove il miglioramento delle risorse tecniche dei distaccamenti volontari presenti sul proprio territorio, provvedendo all’acquisto di mezzi ed attrezzature da assegnare, in uso gratuito, alla predetti sedi, d’intesa con il Ministero dell’Interno.

Art. 2(Interventi per il potenziamento delle risorse tecniche)
1. Nell’ambito degli strumenti di potenziamento e miglioramento rientrano gli interventi sugli immobili destinati a sede dei distaccamenti volontari, nonchè gli oneri economici derivanti da accertamenti sanitari presso le A.S.L. della Regione, previsti per l’iscrizione nei quadri del personale volontario che intenda prestare servizio negli appositi distaccamenti.

Art. 3 (Commissione regionale per il potenziamento delle risorse tecniche dei distaccamenti del Corpo Nazionale Volontari Vigili del Fuoco)
1. La Giunta Regionale provvede alla costituzione di apposita Commissione regionale per il potenziamento delle risorse tecniche dei distaccamenti del Corpo Nazionale Volontari Vigili del Fuoco.
2. La Commissione di cui al comma 1 è formata dall’Assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte o suo delegato, dal Direttore Regionale del Piemonte dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile e da un membro delle specifiche associazioni rappresentative della componente volontaria dei vigili del fuoco iscritte a livello regionale.
3. Spettano alla Commissione i compiti relativi ai criteri di assegnazione dei beni e degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché la verifica ed il controllo riguardo l’erogazione dei contributi assegnati.

Art. 4 (Comitato di coordinamento regionale del volontariato di protezione civile)
1. Nell’ambito della composizione del Comitato di Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile, previsto dal DPR 18 giugno 2004 n. 9 il rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è scelto dalla Direzione Regionale del Piemonte dei Vigili del Fuoco tra il personale volontario degli appositi distaccamenti.

Art. 5 (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2010, è stanziata nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB14141 (Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) Tit. I spesa corrente) la somma di 50.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB14142 (Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) Tit. II spesa in conto capitale) la somma di 2.950.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Tit. I spesa corrente) e DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Tit. II spesa in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010.
3. Per il biennio 2011-2012 agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’ articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’ articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 6 (Disposizioni finali)
1. In base all’articolo 47 comma 2 dello Statuto della Regione Piemonte la presente legge è dichiarata urgente, con entrata in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.