LE EMISSIONI AD IMPATTO ODORIGENO SONO FONTE DI DISAGIO AMBIENTALE

Mozione n. 53 Prima firmataria: Silvana Accossato
Premesso che
l’inquinamento odorigeno, cioè l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti in generale non direttamente nocive alla salute ma caratterizzate da odore intenso o sgradevole (emissioni da discariche, allevamenti, biofiltri), costituisce una causa importante di “disagio ambientale” in quanto responsabili di un abbassamento spesso significativo della godibilità dell’ambiente (sia a livello abitativo che lavorativo) e di insorgenza di malessere psicofisico con conseguente peggioramento della qualità della vita;
– in particolare le emissioni odorigene in atmosfera derivanti dalle attività produttive stanno diventando un problema sempre più attuale, stante l’aumentata sensibilità del pubblico nel confronto degli odori e la progressiva estensione delle aree urbanizzate, che in molti casi si portano a ridosso delle aree industriali generando situazioni conflittuali sul territorio;
sempre più frequentemente vengono lamentate da parte dei cittadini situazioni di disagio causate da emissioni odorigene generate da alcune tipologie di attività produttive;
constatato chenell’ordinamento comunitario ed italiano non è contemplata, per le emissioni odorigene, una disciplina che fornisca valori limite di riferimento, né metodi o parametri idonei a misurarle;
gli operatori d’altro canto devono gestire tale problematica in assenza di strumenti idonei ad oggettivare, per quanto possibile, il disagio arrecato e a definire quindi un intervallo di tollerabilità che permetta conseguentemente di poter con efficacia mettere in campo quelle azioni tali da ricondurre le emissioni di odore all’interno di parametri definiti;
a livello di normativa nazionale, il testo Unico dell’Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) nella parte quinta (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”), non fa riferimento all’inquinamento odorigeno limitandone la trattazione alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo sotto l’aspetto tossicologico;
rilevato che a fronte del quadro normativo descritto alcune Regioni hanno approvato atti tesi a disciplinare le emissioni odorigene, ed in specifico:
– nella Regione Abruzzo la D.G.R. 400 del 26/05/2004 e s.m.i. in materia di impianti di trattamento rifiuti stabilisce che “L’efficienza dei sistemi di trattamento degli odori deve essere determinata secondo i principi dell’Olfattometria Dinamica” e fissa il valore limite all’emissione in 300 OUE/m3;
– nella Regione Basilicata la D.G.R. 22/04/2002 n. 709 definisce le linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di compostaggio e biostabilizzazione, prevedendo parametri per valutare l’efficienza del biofiltro e ancora il valore limite di 300 OUE/m3 per le emissioni odorigene;
– nella Regione Emilia Romagna la D.G.R. n. 1495 del 24 ottobre 2011 prevede una concentrazione di odore non superiore a 400 uoE/Nm3;
– la Regione Puglia ha approvato una Legge specifica in materia, la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 che disciplina le emissioni odorifere delle aziende e in particolare quelle derivanti da sansifici;
– nella Regione Sicilia la Delibera N. 27 del 14 giugno 2002 definisce le linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di compostaggio e biostabilizzazione fissando il limite delle emissioni sempre a 300 OUE/ m3
– da ultimo la Regione Lombardia, ha approvato la D.G.R. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018, frutto di un gruppo di lavoro che ha raccolto i maggiori esperti del settore e che risulta ad oggi essere il punto di riferimento più avanzato in materia, assunto successivamente anche dalla Regione Veneto come riferimento.
considerato che
– in base a quanto esposto appare pertanto indispensabile che la Regione Piemonte sviluppi, accanto al già presente controllo relativo alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, anche una disciplina specifica circa l’impatto odorigeno;
– può essere valutata come un utile riferimento anche per la nostra regione la regolamentazione adottata dalla Regione Lombardia, sia per la qualità del lavoro svolto, sia considerando le caratteristiche della distribuzione produttiva, le analogie nella conformazione del territorio e nella contiguità tra poli produttivi e aree residenziali;

IMPEGNA la Giunta regionale
– ad adottare con proprio atto deliberativo linea guida, utilizzando eventualmente procedure e parametri analoghi a quelli previsti dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, per disciplinare le attività che, durante il loro esercizio, diano luogo ad emissioni odorigene e che sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 152/06 e s.m.i. – parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m.i. – parte quarta), nonché tutte le nuove attività sottoposte a valutazione d’impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possano derivare emissioni odorigene.
Prima firmataria Silvana ACCOSSATO
Altre firme: Allemano; Boeti; Conticelli; Corgnati; Ferrentino; Gariglio; Ravetti; Rostagno