Revisione delle modalità di accesso e rendicontazione dei contributi regionali destinati alle Società di Mutuo Soccorso  

 

PREMESSO CHE

  • la legge regionale 9 aprile 1990, n. 24, articolo 1 comma 1, in attuazione dell’articolo 7 dello Statuto della Regione Piemonte, “riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Società costituite, ed in attività, da almeno 60 anni, finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere”;
  • a tal fine, l’articolo 1 comma 2 della medesima legge puntualizza che la Regione Piemonte “favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività” di dette Società, “disponendo interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili, degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonchè la promozione di iniziative di carattere mutualistico”;

CONSIDERATO CHE

  • con DGR n. 115-1872 del 20 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato il “riordino delle disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo, codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport”, provvedimento che, tra l’altro, disciplina la modalità di erogazione dei contributi regionali alle Società di Mutuo Soccorso in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2 bis della stessa l.r. n. 24/1990;

CONSTATATO CHE

  • con lettera dello scorso 4 agosto, indirizzata al Presidente della Regione Piemonte, all’Assessore regionale alla Cultura e ai membri del Consiglio regionale, la Presidenza della FIMIV – Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso del Piemonte ha rilevato come le S.M.S. si trovino oggi per lo più nell’impossibilità di soddisfare le condizioni per l’accesso e la rendicontazione dei contributi regionali poste dalla DGR n.115-1872;
  • le Società di Mutuo Soccorso, in particolare, non sarebbero in grado di garantire, con risorse eccedenti, una copertura di almeno il 50% del costo degli interventi a cui il contributo dovrebbe essere rivolto; analoga, insostenibile esposizione economica e finanziaria deriverebbe in secondo luogo dall’obbligo di rendicontare i pagamenti relativi alla totalità degli interventi svolti in sede di richiesta di saldo del contributo;
  • si ritiene inoltre che, in sede di valutazione del progetto, la possibile riduzione fino all’80% del contributo richiesto, ingenerando incertezza di prospettive, non possa che nuocere alla programmazione delle attività delle S.M.S.;
  • rispetto alla presentazione delle domande di contributo, infine, è fatto obbligo ai soggetti richiedenti di essere titolari di una casella di posta elettronica certificata: si tratta di una misura che, da sola, metterebbe almeno il 90% delle S.M.S. nell’impossibilità pratica di partecipare ai bandi;

RILEVATO CHE

  • le criticità appena evidenziate rischiano di fatto di compromettere gli obiettivi formulati dalla l.r. n. 24/1990, ossia la tutela e la promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle S.M.S.;

INTERROGA l’Assessore regionale competente per sapere

  • alla luce di quanto esposto, quali misure intenda adottare per la piena accessibilità ai contributi regionali da parte delle Società di Mutuo Soccorso.