Bonifica dall’amianto di strade contaminate nei Comuni di Vespolate e Nibbiola

Interrogazione di Domenico Rossi

OGGETTO: Procedura di bonifica dall’amianto di strade contaminate nei Comuni di Vespolate e Nibbiola 

Premesso che 

  • con determina del Dirigente del Settore Ambiente Ecologia ed Energia della Provincia di Novara del 8.10.2010 n. 3566/2010, è stato conferito l’incarico di Direzione Lavori, contabilizzazione e coordinamento per la sicurezza di bonifica del sito denominato “Strade contaminate da pietrisco contenente amianto nei Comuni di Vespolate e Nibbiola”;
  • con Bando di rilevanza comunitaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea in data 7.12.2010 è stato bandito l’appalto per il “servizio di bonifica dei terreni” , segnatamente descritto in bando (punto II.1.1.) come “bonifica del sito Strade Interpoderali contaminato da pietrisco ferroviario contenente amianto nei Comuni di Vespolate e Nibbiola”, al prezzo a base d’asta di euro 1.433.077,62, dei quali 102.627,36 non soggetti a ribasso perché relativi ad oneri per la sicurezza;
  • segnatamente, tale appalto è dal bando connotato come contratto misto (articolo 14 D. Lgs. n. 163/2006) di servizi e lavori, con incidenza per euro 1.127483,73 in quota servizi e di euro 305.593,89 in quota lavorazioni, con tempo utile per l’ultimazione delle lavorazioni di 330 giorni decorrenti dall’aggiudicazione;
  • tale aggiudicazione è stata effettuata tramite procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 83 e seguenti del D. lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici);
  • per il predetto appalto misto è presente uno specifico capitolato speciale di appalto, redatto nel giugno 2009, oltre che uno specifico disciplinare di gara;
  • all’esito della procedura selettiva l’appalto è stato aggiudicato alla ditta 1 Emme s.r.l. con sede in Medolago (BG) con il punteggio complessivo di 90,960/100 (ribasso economico del 13,65%), e quindi per l’importo netto presunto di euro 1.148.843,80 oltre IVA e oltre l’importo di euro 102.627,36 quale costo per oneri di sicurezza non ribassabili;
  • in particolare, tale punteggio è stato determinato dalla attribuzione – in sede di valutazione dell’offerta tecnica – da parte della Commissione, con punteggio discrezionale secondo la previsione della legge di gara e non seguendosi il più oggettivo criterio del confronto a coppie (pur possibile ai sensi del D. Lgs. n. 163/2007 e del DPR 207/2010) di ben 48 punti / progetto sui 50 attribuibili, soprattutto (39 punti su 40) in ragione delle “migliorie tecniche e gestionali proposte nell’ambito di tutte le operazioni di movimentazione dei rifiuti al fine di ridurre o eliminare ogni possibile impatto ambientale o sanitario derivante dalla natura dei rifiuti”, come emerge dal verbale della seduta riservata del giorno 13.4.2011: questo, in particolare per effetto del proposto utilizzo di una macchina aventi specifiche ed innovative capacità, come meglio dettagliata in offerta;
  • nel corso delle lavorazioni sono sopravvenuti degli ostacoli tecnici che hanno determinato il mancato utilizzo dei macchinari per la rimozione del materiale previsti nel progetto in appalto e riproposti nell’offerta dalla innovativi indicati nel progetto della 1 Emme s.r.l,;
  • in particolare, “a seguito di problemi con l’attività mediante escavatore e risucchio (…) e constatata l’eccessiva lentezza con la quale si progrediva con le attività di scavo, l’impresa ha studiato e proposto una variante tecnica migliorativa in diminuzione ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato speciale di appalto”, come è scritto nella lettera a firma del Direttore dei Lavori prot. 021/2013 del 20.3.2013, nell’ambito della quale si evidenzia una differente modalità di intervento “con risparmio di costi (al lordo) pari ad € 86.129,14”, la quale – per espressa dizione contenuta in tale lettera del DL il risparmio conseguibile è “da suddividersi in quota del 50% a vantaggio dell’impresa e del 50% a vantaggio della stazione appaltante”;
  • con lettera del Settore Ambiente Ecologia Energia prot. 95878 del giorno 8.7.2013 sono svolte osservazioni inerenti la necessità di tale variante progettuale “necessaria perché l’umidità dei materiali aspirati causava l’impaccamento degli stessi” e si difende la correttezza della nuova procedura di lavorazione, peraltro difforme da quella proposta in sede di gara e meritevole di quel punteggio qualitativo che aveva determinato l’aggiudicazione alla ditta 1 Emme s.r.l., essendo stata giudicata migliore delle alternative progettuali presentate dalle altre concorrenti;
  • la nota predetta afferma l’inutilità di un parere da parte di ARPA, essendo sufficiente il parere di ASL Novara la quale osserva che la nuova metodologia di lavorazione consisterà nell’utilizzo di una tradizionale ruspa che procederà con l’escavazione di un strato di pietra dalle strade, non diversamente da quanto proposto dalle altre concorrenti in sede di gara, con progetti che tuttavia raccolsero valutazioni inferiori e come tali perdenti l’appalto;
  • la nota predetta afferma la piena legittimità della suddivisione al 50% tra appaltante e appaltatore del risparmio conseguito con la variante;

rilevato che

  • il mancato funzionamento della macchina e della metodologia di lavorazione per la quale l’aggiudicataria 1 Emme s.r.l. ha ottenuto – in sede di valutazione dell’offerta tecnica – l’attribuzione di ben 48/50 dei punti attribuibili, e in particolare 39/40 dei punti per migliorie tecniche costituisce palese inadempimento alle obbligazioni contrattuali a mente dell’articolo 136 D. lgs. n. 163/2006 e si pone al di fuori delle varianti possibili a mente dell’articolo 132 del medesimo decreto;
  • tale circostanza, comunque, si configura come violazione della par condicio dei concorrenti alla medesima selezione, i quali – avendo prospettato una metodologia di intervento pari a quella in effetti oggi espletata dalla aggiudicataria – hanno invece raccolto punteggi di gran lunga inferiori e tali da non consentire l’aggiudicazione della commessa;
  • è altresì da valutare se il ribasso offerto da 1 Emme s.r.l., alla luce delle varianti apportate, costituisca un concreto risparmio per l’Amministrazione provinciale, avuto conto che – a mente dell’articolo 4 del Capitolato speciale di appalto – la metà del risparmio così conseguito viene riconosciuta alla impresa stessa, che in tal modo incamera, senza corrispettiva prestazione alcuna, una somma cospicua pari a circa (lordi) euro 43.000;
  • poiché la modifica delle operazioni di scavo non si è tradotta in un’innovazione progettuale ma in un’operazione tradizionale di asportazione di materiale, non esiste nel Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) alcuna possibilità o previsione di simile pattuizione tra impresa e amministrazione circa i risparmi conseguiti, dovendo anzi i medesimi confluire sulle economie dell’appalto da destinare ad opere di completamento, ampliamenti, ovvero a risparmi finali;

considerato che è prioritario, al fine della scurezza dei cittadini, portare a compimento i lavori oggetto dell’appalto;

rilevato altresì che

  • la Regione Piemonte ha richiesto e sollecitato con varie missive inviate alla Provincia di Novara il parere di Arpa definendolo “propedeutico all’erogazione della quota di finanziamento relativo alla variante approvata dalla Provincia di Novara”;
  • la Provincia di Novara ha continuato a effettuare i pagamenti anche successivamente alla variante approvata e nonostante le richieste di verifica da parte di Regione Piemonte (Stati avanzamento lavori 3, 4 e 5);
  • in data 3 aprile 2015 ‘Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo ha comunicato che è stata adottata nei confronti della 1 Emme s.r.l. di Medolago (BG) informazione antimafia interdittiva con conseguente cancellazione della stessa dalle White List della Prefettura di Bergamo;
  • a seguito dell’interdittiva la Provincia di Novara ha proceduto allo scioglimento del contratto esistente con la ditta 1 Emme s.r.l. e ha riaperto la procedura per un nuovo affidamento;

INTERROGA l’Assessore competente per sapere

  • se ritiene che la procedura seguita sia corretta e costituisca, pertanto, titolo per la liquidazione degli Stati avanzamento lavori (SAL) in oggetto, così come richiesto dalla Provincia di Novara;
  • se esistano condizioni che costituiscano ostacolo al completamento dei lavori.