Modalità operative di gestione dell’emergenza alluvione in Piemonte

PREMESSO CHE

  • nell’ultima decade del mese di novembre 2016 il Piemonte è stato interessato da precipitazioni intense, che hanno prevalentemente coinvolto la parte meridionale e occidentale della regione;
  • diffuse criticità si sono determinate sia in aree montane (valli di Lanzo, val Chisone, val Germanasca, val Tanaro, val Corsaglia, valle Ellero, valle Po, val Ghiandone, valle Grana di Bagnolo) sia in pianura: a monte di Torino, nei comuni attraversati dal fiume Po e dal torrente Chisola come Moncalieri, None e Volvera, le precipitazioni hanno dato luogo all’allagamento di vaste porzioni di territorio, con la conseguente necessità di procedere all’avacuazione della popolazione; analoga apprensione ha generato l’evoluzione dell’onda di piena del torrente Bormida e del fiume Tanaro che ad Alessandria per il livello raggiunto dalle acque, prossimo alla sommità dell’argine, ha richiesto in via preventiva la messa in sicurezza della popolazione del quartiere Piscina;
  • nel momento di massima emergenza risultano essere state evacuate su tutto il territorio regionale circa 1.800 persone: 789 nell’area metropolitana di Torino, 643 in Provincia di Cuneo, 34 in Provincia di Asti e 298 in Provincia di Alessandria;
  • alla luce dell’entità del fenomeno alluvionale e del disagio della popolazione, il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 16 dicembre 2016, ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle Province di Cuneo e di Torino;
  • con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 10 gennaio 2017, n. 430, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi;

 CONSIDERATO CHE

  • la medesima Ordinanza ha disposto alcuni interventi urgenti per far fronte alla prima fase dell’emergenza;
  • in particolare l’articolo 2, comma 1, specifica che “il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare”. Il comma 2 precisa ulteriormente che tali benefici economici “sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”. Tale procedura non risulta ancora avviata.
  • l’articolo 9 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, “il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 […] dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all’art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera o in altre risorse rese disponibili allo scopo”. Al momento, tuttavia, non è ancora stato fissato un termine entro il quale Comuni, Provincie e Città Metropolitana dovranno far pervenire alla Regione Piemonte la documentazione relativa ai loro fabbisogni;
  • l’articolo 10, comma 1, riconosce che “i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale”. Il comma 2 chiarisce ulteriormente che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ ordinanza, “le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione”. Anche in questo caso, la procedura non risulta ancora avviata;
  • al momento, inoltre, non è sufficientemente chiaro a quali uffici regionali faccia capo la gestione amministrativa dell’emergenza alluvione;

 

RITENUTO PERTANTO CHE

  • occorra dare tempestiva attuazione alle disposizioni concernenti l’erogazione di contributi per l’autonoma sistemazione; notificare celermente a Comuni, Provincie e Città Metropolitana il termine entro il quale far pervenire alla Regione Piemonte le rispettive documentazioni di ricognizione dei fabbisogni; sollecitare banche e istituti di credito a dare corso alle misure relative alla sospensione dei mutui in favore dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi; chiarire a quale Direzione Regionale competa effettivamente la gestione dell’emergenza;

INTERROGA l’Assessore regionale competente per sapere

  • quali modalità operative per la gestione dell’emergenza alluvione la Regione Piemonte sia in procinto di adottare alla luce di quanto disposto dall’Ordinanza 10 gennaio 2017, n. 430, con particolare riguardo agli aspetti sopra evidenziati.