Adeguamento delle disposizioni regionali in materia di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica

Il Consiglio regionale del Piemonte, premesso che

  • la guida turistica è l’operatore che accompagna, per professione, persone singole o gruppi nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. L’accompagnatore turistico (o corriere) è, invece, il soggetto che accompagna, per professione, persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche;
  • le suddette professioni turistiche di guida e di accompagnamento sono attualmente disciplinate, a livello nazionale, dal Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) che, all’articolo 6, riporta: “Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”;
  • inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97   (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e i cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica;
  • con Decreto 7 aprile 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono poi stati individuati, all’annesso allegato A, i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, ripartiti a seconda della Regione o Provincia autonoma in cui sono localizzati;
  • successivamente, con il Decreto 11 dicembre 2015 del medesimo Ministero sono stati infine identificati i requisiti necessari ad ottenere l’abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica nei siti di cui al citato D.M. 7 aprile 2015, nonché il procedimento di rilascio dell’abilitazione;

 

premesso, inoltre, che

  • a livello regionale la norma quadro di riferimento è costituita dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33. (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ‘Ordinamento della professione di maestro di sci’ e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 ‘Ordinamento della professione di guida alpina’). La sua finalità è di disciplinare le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell’utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell’economia turistica, nel rispetto dell’ambiente;
  • l’articolo 2 della l.r. n. 33/2001 richiama la normativa nazionale stabilendo che l’esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi della citata Legge n. 97/2013;
  • il successivo articolo 3 della l.r. n. 33/2001, che riguarda l’abilitazione professionale, stabilisce che essa si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento. Il medesimo articolo 3 demanda poi ad apposito provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri, ai fini dell’abilitazione e dell’iscrizione nell’elenco professionale, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero;

considerato che

  • sebbene la l.r. n. 33/2001 sia stata adeguata nel corso degli anni con modificazioni anche di tipo abrogativo che hanno tenuto conto del superamento del c.d. decreto Bersani e dell’entrata in vigore del Codice del turismo, la Delibera di Giunta attuativa n. 27-11643 del 22 giugno 2009 richiederebbe con urgenza un adeguamento dell’allegato che, tra l’altro, contiene i requisiti per l’accesso ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell’abilitazione;
  •  il citato D.M. 11 dicembre 2015 prevede, per quanto riguarda il conseguimento dell’abilitazione di guida specialistica ai siti italiani di particolare interesse storico, artistico e archeologico di cui al D.M. 7 aprile 2015, un regime transitorio nelle more dell’organizzazione da parte delle Regioni di esami di abilitazione ad hoc. In Piemonte, ad oggi, manca ancora una circolare esplicativa in questo senso;

considerato, altresì, che

  • allo stato attuale, le guide turistiche provenienti da altre regioni godono dell’opportunità di ottenere l’abilitazione all’attività di guida turistica su tutto il territorio del Piemonte (compresi i siti di interesse rilevante), mentre, all’opposto, le guide piemontesi non possono fare altrettanto, anche solo nelle regioni limitrofe. Tale situazione crea una mancanza di reciprocità con le altre regioni e provoca un abbattimento della qualità del servizio reso al cliente, nonché un danno economico molto rilevante, soprattutto alle guide che operano nelle zone di confine (ad esempio i laghi tra Piemonte e Lombardia o le zone della provincia di Cuneo vicine alla Liguria);

IMPEGNA La Giunta regionale 

  • Ad attivarsi, sull’esempio di quanto già fatto da altre regioni italiane (ad esempio la Sicilia), al fine di emanare una circolare esplicativa che informi in modo chiaro sulla disciplina transitoria tutti gli operatori del settore e, in particolare, gli organi preposti al controllo delle abilitazioni, permettendo una verifica più efficace dei fenomeni di abusivismo;
  • A valutare, nell’ambito delle procedure di adeguamento della disciplina relativa alle guide turistiche, che gli elenchi delle guide specializzate, attualmente a cura delle Province (art. 7, comma 2 e ss. L.r. 33/2001), siano invece tenuti dalla Regione e siano pubblicati sul suo sito ufficiale in modo da essere facilmente consultabili;
  • A valutare di dotare il tesserino identificativo delle nuove guide regionali di un microchip anticlonazione con codice QR che, grazie ad un software di ultima generazione, consenta agli organi preposti al controllo di individuare immediatamente le guide turistiche non regolarmente autorizzate;
  • Ad individuare la soluzione più idonea al problema della mancanza di reciprocità nei confronti delle altre regioni italiane per quanto concerne i casi di permuta del patentino di guida turistica, prevedendo l’introduzione di un esame integrativo che verifichi l’adeguata preparazione delle guide, provenienti da altre regioni e richiedenti la permuta, sui siti di interesse rilevante della Regione Piemonte; o in alternativa definendo in Conferenza Stato-Regioni una linea univoca in materia di permute ed abilitazioni, che sia valida per tutto il territorio nazionale.

Torino, 5 ottobre 2016

Primo firmatario      Daniele VALLE