Piano amianto: siano assicurate risorse nazionali e regionali adeguate per le attività di bonifica.

Premesso che

  • la Legge n. 257/1992 impone alle Regioni di adottare il Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica (Piano regionale amianto) ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;
  • la legge regionale 30/2008 precisa che il suddetto Piano, ai fini della sua approvazione, debba essere presentato dalla Giunta al Consiglio regionale;
  • il primo Piano regionale amianto del Piemonte è del 2001. Nell’anno 2010 è stato presentato al Consiglio regionale l’aggiornamento, che, tuttavia, non è stato oggetto di esame ed approvazione;
  • è attualmente in corso di esame e approvazione da parte del Consiglio regionale la proposta di deliberazione n. 99 relativa al Piano regionale amianto per gli anni 2016-2020, sviluppata tenendo conto anche delle indicazioni dell’Associazione familiari Vittime Amianto di Casale Monferrato, del Comitato Vertenza Amianto, dell’Associazione Rischio Amianto e Sostanze Inquinanti per la Salute di Mondovì e dell’Associazione Italiana Esposti Amianto Piemonte;

Premesso, altresì, che

  • il Piano affronta le tematiche di natura ambientale e sanitaria relative all’amianto e definisce le azioni, gli strumenti e le risorse per il conseguimento degli obiettivi che definisce; in particolare, le strategie operative da esso delineate per l’arco temporale 2016-2020 prevedono la messa in campo di azioni finalizzate al raggiungimento, entro l’anno 2025, dell’obiettivo della rimozione della quasi totalità dei manufatti contenenti amianto presenti sul territorio piemontese, anche mediante la prosecuzione e il completamento dell’attività di mappatura;
  • la mappatura della presenza di amianto di origine antropica – che come stabilito dal DM n. 101/2003 riguarda gli edifici pubblici o privati, gli impianti industriali attivi o dimessi, nonché ogni altra presenza di tale materiale derivante da attività antropica – è in corso di realizzazione da parte di Arpa Piemonte. Come indicato nel capitolo della proposta di Piano 2016-2020 dedicato a tale tema, i dati rilevati si riferiscono a circa 120.000 punti e rappresentano il 70-80% del territorio edificato ed abitato;
  • si può valutare, per l’intero territorio piemontese, una presenza di coperture in cemento-amianto variabile tra i 50 e i 70 milioni di m², che si tradurrebbe in una stima di costi di bonifica dell’ordine di grandezza delle centinaia di milioni di euro;
  • i canali ordinari per il finanziamento degli interventi di bonifica sono:
  • la Legge n. 426/1998 ed il DM n. 468/2001 che intervengono, tuttavia, esclusivamente per i siti di interesse nazionale (SIN). Per il Piemonte, dunque, le risorse stanziate in tale ambito rimangono circoscritte ai soli siti di Balangero e di Casale Monferrato;
  • il già citato DM n. 101/2003 che prevede che la mappatura consista in una prima fase finalizzata all’individuazione e delimitazione dei siti inquinati ed una seconda relativa al finanziamento per la bonifica dei siti mappati. Con riguardo a tale previsione, tuttavia, si rileva come, a distanza di ben dodici anni, il Ministero dell’Ambiente, competente al finanziamento, non abbia ancora assegnato le risorse necessarie previste per le Regioni;
  • la Legge n. 221/2015 prevede un credito di imposta del 50% sulle spese sostenute per interventi di bonifica per i soggetti titolari di reddito d’impresa, limitato tuttavia ad importi superiori a € 20.000; la stessa legge dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, di un Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; tale disposizione non può tuttavia considerarsi attuazione del D.M. 101/2003, che prevedrebbe, invece, risorse per attività di mappatura e per i successivi interventi di bonifica;
  • infine, la sopra richiamata legge regionale n. 30/2008, che stabilisce la possibilità di contributi regionali per interventi di bonifica (artt. 4 e 12) e per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto (art. 5). Con riguardo, in particolare, ai contributi previsti all’articolo 4 per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto, in ragione dei quantitativi ingenti di tale materiale e della limitatezza delle risorse, tale previsione è stata prioritariamente indirizzata all’incentivazione delle bonifiche di edifici pubblici, soprattutto quelli scolastici, in quanto luoghi ad elevata e sistematica frequentazione. Ai sensi della citata L.R. 30/2008, l’Assessorato regionale all’Ambiente ha infatti destinato, negli scorsi anni, risorse finanziarie per la bonifica di edifici di proprietà pubblica, prevedendo anche la collaborazione con altri Assessorati per garantire le operazioni di bonifica, ripristino e contenimento energetico di edifici scolastici.

Considerato che

In applicazione dell’art. 5 della L.R. 30/2008 è stato poi recentemente attivato uno specifico bando, con scadenza il prossimo 29 febbraio, per l’assegnazione ai Comuni, singoli ed associati, di contributi, dell’entità complessiva di € 1.100.000,00, finalizzati alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale del Piemonte IMPEGNA il Presidente della Regione e la Giunta regionale

  • ad attivarsi tempestivamente nei confronti del Governo nazionale affinché vengano individuate ed erogate, senza ulteriori ritardi, le risorse previste dal DM 101/2003, in modo tale da incrementare la bonifica degli edifici pubblici e privati e degli impianti industriali, soprattutto quelli dismessi, fino ad oggi penalizzati a causa della penuria di risorse;
  • a prevedere nel bilancio per l’anno in corso e per quelli successivi adeguate risorse a favore degli interventi previsti dalla LR 30/2008, consentendo l’attivazione di nuovi bandi per la bonifica di edifici pubblici e di edifici di proprietà privata da bonificare in danno.