Proposta di legge sulla disciplina delle attivita’ estrattive: disposizioni in materia di cave

TITOLO I
OGGETTO E FINALITA’

Art. 1
(Oggetto)

1.
La Regione disciplina, nell’ambito del proprio territorio, in attuazione dell’ articolo 117 della Costituzione , la pianificazione e l’esercizio delle attività di coltivazione di cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l’utilizzo integrale e adeguato delle risorse di cava in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di uso sostenibile delle risorse idriche finalizzato alla conservazione del capitale naturale.

2.
La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell’ articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

3.
Non rientra nell’ambito di applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque minerali e termali.

4.
L’estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistono su propri fondi non è soggetta ad autorizzazione ai sensi della presente legge. Sono, invece, assoggettati alla presente legge, gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che comportano estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o conferimenti al di fuori dei fondi.

Art. 2
(Finalità)

1.
La presente legge è diretta a pianificare le attività estrattive e a regolarne l’esercizio, nonché a valorizzare e tutelare le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio e di valorizzazione ambientale e paesaggistica.

2.
Con la presente legge la Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:

a)
orientare le attività estrattive sia per un migliore equilibrio nella produzione industriale sia per l’ottimizzazione degli interventi ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;

b)
ridurre la compromissione di suolo al fine di limitarne il consumo attraverso sia il riciclo di sfridi e materiali di risulta compatibili sia l’utilizzo degli aggregati provenienti da attività di costruzione e demolizione;

c)
promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei solidi di seconda categoria e delle attività a queste correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, sotto il profilo culturale e ambientale loro caratteristico. d) migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti ai lavori, promuovendo efficaci azioni di prevenzione.

3.
Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione approva con apposito provvedimento, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 3
(Pianificazione)

1.
La pianificazione delle attività estrattive si realizza attraverso il Piano regionale delle attività estrattive, di seguito PRAE, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nel rispetto delle modalità previste dall’ articolo 39, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2.
La pianificazione delle attività estrattive si raccorda con i Piani gestione sedimenti di cui alla deliberazione 22 luglio 2009, n. 9 (Artt. 12 e 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e artt. 63 e 69 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Modifiche alla “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua -Articoli 6, 14 e 42 delle Norme di attuazione del PAI”, adottata con deliberazione C.I. n. 9 del 5 aprile 2006, ed alla procedura per la valutazione della compatibilità dei Programmi operativi di intervento per la gestione dei sedimenti alluvionali con il “Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po”, adottato con deliberazioni C.I. n. 20/2006, 1/2008 e 3/2008).

3.
Al fine di una corretta pianificazione, la Regione individua i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito ATO:

a)
Ambito 1, coincidente con i territori delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola;

b)
Ambito 2, coincidente con i territori delle province di Alessandria e Asti;

c)
Ambito 3, coincidente con il territorio della provincia di Cuneo;

d)
Ambito 4, coincidente con il territorio della Città metropolitana di Torino.

4.
I confini degli ATO sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

Art. 4
(Piano regionale delle attività estrattive)

1.
La pianificazione delle attività estrattive si realizza attraverso il PRAE, redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale, e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l’economia.

2.
Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:

a)
definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali (territorio, ambiente e paesaggio) e l’attività estrattiva;

b)
tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse;

c)
valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;

d)
uniformare l’esercizio dell’attività estrattiva sull’intero territorio regionale;

e)
orientare le attività estrattive sia per un migliore equilibrio nella produzione industriale sia per l’ottimizzazione degli interventi ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;

f)
promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;

g)
favorire il recupero di inerti provenienti da scavi, da demolizioni e l’utilizzo di materiali inerti da riciclo;

h)
assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;

i)
favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;

j)
fornire indicazioni per l’approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

3.
Il PRAE è redatto dalla Regione, che ne promuove la sua condivisione a livello locale, e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 11.

4.
Il PRAE è suddiviso in relazione agli ATO di cui all’articolo 3 e, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze, nei seguenti comparti estrattivi:

a)
aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;

b)
pietre ornamentali;

c)
materiali industriali.

5.
L’attività di programmazione dei comparti, anche se rientrante nel PRAE, può avere procedure separate e tempi di approvazione differenziati. ll PRAE comprende, altresì, un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli piani di comparto. Tale documento definisce i principi atti a garantire la compatibilità territoriale e ambientale dei successivi piani di comparto, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli esistenti, alla definizione dei criteri di recupero ambientale dei siti e alle risorse rese disponibili dai vari comparti.

6.
Il PRAE definisce gli aspetti tecnici e normativi relativi all’attività estrattiva e contiene, altresì, gli approfondimenti necessari alla sua valutazione ambientale strategica, di seguito VAS. Il PRAE sviluppa comunque:

a)
il quadro dell’analisi conoscitiva;

b)
i criteri di integrazione e raccordo del piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;

c)
la determinazione dei fabbisogni, secondo le esigenze e peculiarità, dei singoli comparti;

d)
l’individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive e i relativi impianti a servizio, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;

e)
la definizione di criteri e indirizzi per l’esercizio dell’attività estrattiva, per la ricomposizione ambientale e paesaggistica e per la compensazione territoriale;

f)
i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio sia in corso sia al termine della coltivazione, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;

g)
gli indirizzi per l’eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, sia in corso sia esaurite.

7.
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, detta specifiche disposizioni relative ai contenuti del PRAE e agli elaborati che lo compongono, anche in relazione all’elaborazione del piano effettuata per singoli comparti e per ATO.

Art. 5
(Approvazione del PRAE)

1.
Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale attraverso la seguente procedura:

a)
la Giunta regionale predispone e adotta il Documento programmatico di piano comprensivo del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alle province e alla Città metropolitana, ai comuni o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni; contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento programmatico di piano e sul Documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l’autorità competente in materia di VAS e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, tra cui l’Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine, la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;

b)
decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, predispone e adotta il PRAE, comprensivo del Rapporto ambientale. Dell’adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell’indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell’avvenuta adozione la Giunta regionale informa, altresì, le regioni confinanti, i comuni o le loro forme associative e le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c)
a seguito dell’adozione del PRAE, la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla Conferenza sono invitati: l’autorità e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, tra cui l’Autorità di Bacino del fiume Po, le province, la Città metropolitana, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente viene espresso il parere motivato relativo alla VAS;

d)
decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, elabora e adotta il PRAE in via definitiva, corredato dal Rapporto ambientale, dal Piano di monitoraggio e dal Progetto di dichiarazione di sintesi e lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni. e) il PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

2.
Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione sul sito della Regione Piemonte.

3.
Il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all’approvazione della sua revisione.

4.
Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all’interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso; in tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali, se non relative a aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d’uso al termine della coltivazione, se diversa da quella iniziale, è consentita dal PRAE. Per quanto riguarda gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi, indicati dal PRAE, il comune è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo edilizio ai soli fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

5.
Il funzionamento della Conferenza di copianificazione e valutazione è disciplinato da apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Varianti e approfondimenti del PRAE)

1.
Le varianti al PRAE che incidono sui contenuti strutturali del Piano sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2; i contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del Piano. Le varianti di revisione generale del PRAE sono approvate con le procedure di cui all’articolo 5, comma 1.

2.
La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta e approvata dal Consiglio regionale attraverso la seguente procedura:

a)
la Giunta regionale predispone e adotta il Documento di variante strutturale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni; contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento di variante strutturale e sul Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l’autorità e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, tra i quali l’Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente, l’autorità competente in materia ambientale si esprime sull’assoggettabilità della variante strutturale alla VAS;

b)
decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, predispone e adotta la variante strutturale al PRAE. Dell’adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell’indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni. Dell’avvenuta adozione la Giunta regionale informa, altresì, i comuni territorialmente interessati o le loro forme associative e le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c)
a seguito dell’adozione del PRAE di cui alla lettera b), la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE. Alla Conferenza sono invitati, in particolare: l’Autorità di Bacino del Po, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta dalla sua convocazione con l’acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti;

d)
decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), elabora in via definitiva la variante strutturale al PRAE e la trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione. La variante strutturale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicata sul sito della Regione Piemonte.

3.
Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l’assoggettamento a VAS della variante strutturale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.

4.
Le varianti al PRAE che non incidono sui dichiarati contenuti strutturali si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:

a)
quelle che modificano la delimitazione dei poli e dei bacini estrattivi per non più del dieci per cento dell’estensione territoriale, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;

b)
quelle che, se nel corso di vigenza del PRAE, viene accertata l’impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del dieci per cento il dimensionamento dei poli o dei bacini estrattivi;

c)
quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.

5.
La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale attraverso la procedura seguente:

a)
la Giunta regionale predispone e adotta la variante non sostanziale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell’indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire, nei successivi trenta giorni, osservazioni; contestualmente convoca la Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l’autorità competente in materia ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, tra i quali, l’Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l’acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente, l’autorità competente in materia ambientale si esprime sull’assoggettabilità della variante alla VAS;

b)
decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, predispone la versione definitiva della variante non sostanziale e la approva;

c)
la variante non sostanziale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione ed è pubblicata sul sito regionale.

6.
Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l’assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.

7.
Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito della Regione Piemonte.

8.
Secondo gli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da specifiche problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.

Art. 7
(Efficacia del PRAE)

1.
Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale, ambientale e idrica ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana e delle province, costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.

2.
Le previsioni del PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali e, in particolare, assumono carattere prescrittivo per quanto riguarda la conformità urbanistica degli interventi estrattivi autorizzabili negli ambiti individuati (bacini e poli). La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell’atto di adozione e di approvazione del PRAE; a tali previsioni, all’atto di adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all’ articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

3.
Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE, dal momento della sua adozione, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio delle cave, previste nel PRAE, sono considerati di pubblico interesse.

4.
I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.

Art. 8
(Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)

1.
Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e in coerenza con gli indirizzi comunitari, all’incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini culturali, museali e turistici e del riutilizzo dei vuoti sotterranei, anche con riferimento a sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e delle risorse idriche.

Art. 9
(Banca dati delle attività estrattive)

1.
La banca dati delle attività estrattive, denominata BDAE, istituita dalla Regione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e attiva nella RUPAR, la rete telematica della pubblica amministrazione locale del Piemonte, ha anche funzione di Catasto regionale previsto dall’articolo 41 del Piano per l’Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI). La banca dati è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva e, in particolare, per la redazione e la valutazione ambientale strategica del PRAE.

2.
La banca dati di cui al comma 1 osserva le norme generali per lo scambio, la condivisione, l’accesso e l’utilizzazione, in maniera integrata dei dati, di cui al d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE , che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

3.
La Giunta regionale definisce il funzionamento della banca dati e dei flussi informativi con la Città metropolitana, le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette, nonché le modalità relative all’accessibilità dei dati. In particolare, la banca dati consente la tracciabilità sia delle autorizzazioni e delle concessioni che interessano e che hanno interessato ogni singola cava sia di ogni soggetto richiedente. La tracciabilità riguarda, inoltre, le sanzioni di cui i soggetti titolari di autorizzazioni o concessioni risultano essere destinatari ai sensi della presente legge, nonché quelle comminate a coloro che esercitano l’attività di cava in assenza di autorizzazione.

4.
Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate tempestivamente, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5.

5.
Entro il trimestre successivo a ciascun anno, la Città metropolitana e le province trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti dell’attività di gestione e di funzionamento della banca dati.

6.
La Regione, la Città metropolitana e le province curano annualmente l’invio alla struttura competente dei prospetti informativi circa i materiali inerti commercializzabili derivanti da opere pubbliche o convenzionate in programma, in attuazione o attuate, se tali quantitativi sono incisivi rispetto al quadro dell’offerta previsto nel PRAE.

7.
Gli oneri finanziari per il funzionamento e l’implementazione della banca dati sono a carico della Regione.

Art. 10
(Commissione tecnica regionale per le attività estrattive)

1.
È istituita, presso la Regione, la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali da parte di enti, categorie ed associazioni interessate.

2.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta:

a)
dall’assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, da un delegato, scelto fra i membri della Commissione;

b)
da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale e scelti tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c)
da tre esperti nelle discipline di cui alla lettera b), scelti dalla Giunta regionale fra i funzionari regionali in servizio presso le strutture competenti in materia.

3.
La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4.
Ai componenti di cui al comma 2, lettera b), sono riconosciuti le indennità e i rimborsi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale).

TITOLO III
MINERALI SOLIDI DI SECONDA CATEGORIA

Capo I
Esercizio dell’attività estrattiva

Art. 11
(Autorizzazione e criteri per il rilascio)

1.
La coltivazione di cave è soggetta ad autorizzazione.

2.
Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’ articolo 23 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), trovano applicazione le disposizioni di cui all’ articolo 13 della l.r. 40/1998 e il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento.

3.
I progetti suscettibili di interferire con le aree della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) sono sottoposti alla procedura di valutazione d’incidenza ai sensi del relativo articolo 43.

4.
L’autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l’enfiteuta, l’usufruttuario o i loro aventi causa in ordine al godimento del giacimento.

5.
La competenza al rilascio dell’autorizzazione è trasferita alla Città metropolitana e alle province, con esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009 e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, per le quali la competenza è della Regione.

6.
Le funzioni di cui al comma 5 sono esercitate in forma associata per ATO. Negli ambiti 1 e 2 di cui all’articolo 3, comma 2, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente in forma associata, previa specifica intesa quadro, da approvare entro centoventi giorni, con cui la Regione e le province appartenenti all’ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata.

7.
Le amministrazioni competenti provvedono sulle istanze di richiesta di autorizzazione, previa valutazione delle conclusioni della Conferenza di servizi di cui all’articolo 35, dopo aver acquisito i pareri dei comuni interessati dal progetto di coltivazione, nonché previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), conformemente alla normativa vigente.

8.
L’autorizzazione per la coltivazione di cave, rilasciata dalla struttura competente in materia di attività estrattive secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 40, tiene conto dei seguenti criteri:

a)
compatibilità dell’intervento con il PRAE;

b)
salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;

c)
tutela della salubrità anche del contesto circostante;

d)
salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;

e)
estensione e profondità massima consentite riferite a specifici punti di misurazione. La massima profondità raggiungibile dall’escavazione, a tutela della falda acquifera, è identificata dalle quote dedotte dalla cartografia riportante la base dell’acquifero superficiale;

f)
impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell’organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale;

g)
capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all’attività estrattiva.

9.
Se l’attività estrattiva si svolge in zone soggette a tutela particolare, l’autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

10.
L’autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, anche già titolare, nel territorio della Regione Piemonte, di un’autorizzazione alla coltivazione di cava:

a)
ha in corso un procedimento sanzionatorio, non ancora concluso, con riguardo alle ipotesi di cui all’articolo 37;

b)
è incorso in una delle ipotesi di decadenza di cui agli articoli 18, 26 e 37, comma 3;

c)
non risulta in regola con il versamento dell’onere per il diritto di escavazione di cui all’articolo 31 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;

d)
non risulta in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e)
è stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dal codice penale , libro secondo, titolo VI bis – Dei delitti contro l’ambiente, introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente).

Art. 12
(Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave)

1.
Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla coltivazione di cave è definito dal regolamento di cui all’articolo 40.

2.
Le spese per l’istruttoria della domanda sono a carico del richiedente ai sensi dell’articolo 32.

3.
La Giunta regionale definisce gli elaborati progettuali da allegare all’istanza al fine di assicurare l’aggiornamento tecnico-scientifico e l’uniformità nell’ambito regionale della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio.

Art. 13
(Convenzione)

1.
La convenzione, predisposta secondo un modello approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l’autorizzazione assume l’obbligo di provvedere:

a)
all’esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;

b)
all’esecuzione delle opere necessarie a evitare danni ad altri beni e attività;

c)
alla corretta attuazione del piano di coltivazione;

d)
all’esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell’atto di autorizzazione;

e)
alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima;

f)
alla compartecipazione economica ai controlli;

g)
all’attuazione del piano di gestione dei rifiuti.

2.
Fatta salva la presenza di specifiche disposizioni contenute all’interno dei piani d’area, la convenzione è approvata con atto dirigenziale dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 11.

3.
La mancata sottoscrizione della convenzione comporta la decadenza dall’autorizzazione.

Capo II
Recupero dei siti estrattivi

Art. 14
(Riempimenti dei vuoti di cava)

1.
Il riempimento dei vuoti di cava è di norma possibile tramite l’utilizzo di rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ).

2.
Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi da quelli di estrazione di cui al comma 1, è sottoposto all’autorizzazione prevista all’ articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2013, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) ovvero all’autorizzazione di cui all’ articolo 216 del d.lgs. 152/2006 , se si utilizzano i rifiuti individuati all’Allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

3.
Le terre e le rocce da scavo nonché i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, fatta esclusione per i fanghi, anche non connessi alla realizzazione di un’opera possono essere riutilizzati, quando rispettano le condizioni previste dall’ articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava, se finalizzati al ripristino ambientale.

4.
Per ogni ambito ottimale sono identificati, all’interno dei PRAE, i poli che possono accogliere i materiali indicati al comma 3.

5.
Non è ammesso il riempimento degli scavi in falda con qualsiasi tipologia di rifiuto o residuo, fatta eccezione, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso, per i materiali di cui al comma 1 e per le terre e rocce da scavo non assimilabili a rifiuto, se non alterano la qualità ambientale della falda idrica interessata.

6.
In caso di progetto suddiviso in lotti di coltivazione, il titolare può dare inizio alla coltivazione del lotto successivo solo previa conclusione del recupero ambientale del lotto precedente. Le modalità di verifica del ripristino del lotto precedente e del proseguimento dei lavori del lotto successivo sono indicate dal regolamento di cui all’articolo 40.

7.
I conferimenti di materiale per il riempimento del vuoto di cava avvengono in modo da consentire l’individuazione dei rifiuti secondo la tipologia e la localizzazione all’interno del sito estrattivo. A tal fine il piano di gestione dei rifiuti prevede la divisione dell’area di cava in maglie. I conferimenti avvengono previa cartografazione esatta dei cumuli di materiale scaricato secondo caratteristiche e provenienze dello stesso. Le specifiche per la redazione del piano di gestione dei rifiuti e le modalità dei conferimenti sono definite dal regolamento di cui all’articolo 40.

Art. 15
(Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1.
Il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporta asportazione di materiale dall’area di cava, è soggetto ad autorizzazione.

2.
Alle cave di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.

3.
Se il progetto di riassetto interessa aree di particolare rilevanza ambientale in ambiti di parco o di riserva e l’ente gestore del parco o della riserva intende eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, quale in particolare la piantumazione, o particolare sistemazione finalizzata, è stipulata una convenzione tra ente gestore e operatore, con la quale l’ente gestore si impegna all’esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e l’operatore, se l’attuazione del progetto comporta l’asportazione di materiale di cava, si impegna a versare all’ente gestore una cifra pari al doppio della tariffa regionale di cui all’articolo 31 per ogni metro cubo di materiale commercializzato, nonché a eseguire la sola sistemazione morfologica dell’area con stesura di terreno di coltura.

Capo III
Disciplina dell’attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche

Art. 16
(Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica)

1.
Il proponente, attuatore dell’opera pubblica, elabora, nell’ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell’utilizzo degli sfridi derivanti dall’attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ), nonché dei materiali, purchè compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.

2.
Il piano di cui al comma 1 ottimizza l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto con l’utilizzo di materiali disponibili cave già autorizzate.

3.
La distanza delle cave e dei siti di cui al comma 2 dal luogo di utilizzo dei materiali è definita in sede di Conferenza dei servizi in base a valutazioni di natura tecnica, ambientale ed economica.

4.
Se non sono sufficienti i materiali scavati durante l’esecuzione dell’opera e non sono reperibili o sufficienti i materiali disponibili presso cave già autorizzate o siti estrattivi autorizzati ai sensi della presente legge nei territori limitrofi, il soggetto competente alla realizzazione dell’opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.

5.
Il piano contenente la progettazione preliminare delle cave previste è presentato dal proponente l’opera pubblica alla Regione, contestualmente al progetto preliminare o definitivo nell’ambito dell’iter previsto dalla normativa vigente per l’opera in questione ai fini della sua valutazione e approvazione.

Art. 17
(Autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche)

1.
L’individuazione delle cave di cui al presente capo avviene nei bacini specificati dal PRAE ed è coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 2.

2.
L’autorizzazione alla coltivazione è rilasciata secondo quanto previsto all’articolo 11 della presente legge.

Art. 18
(Decadenza all’esercizio dell’attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche )

1.
Oltre alle ipotesi di estinzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 24 e di decadenza di cui all’articolo 26, il titolare decade dalla stessa in caso di inosservanza dell’obbligo di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell’opera pubblica cui è destinato.

Art. 19
(Cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata)

1.
Se, per causa indipendente dalla società attuatrice dell’opera pubblica, viene meno l’esigenza di destinare il materiale della cava autorizzata per la realizzazione dell’opera pubblica, la Giunta regionale provvede a definire la cessazione dell’attività di cava, dettando le prescrizioni di messa in sicurezza e di sistemazione ambientale del sito, anche nell’eventuale considerazione di un possibile utilizzo dell’area estrattiva come riserva per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche.

2.
Nei casi di pubblico interesse, per fini di riqualificazione ambientale e paesaggistica, la Giunta regionale provvede a eliminare il vincolo di destinazione e ad autorizzare l’ultimazione dell’intervento in capo a chi si impegna a portare a termine il progetto di coltivazione e di recupero ambientale oggetto dell’autorizzazione stessa, con facoltà di subingresso nell’autorizzazione.

Capo IV
Regime di concessione per le cave

Art. 20
(Regime di concessione)

1.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza di servizi di cui all’articolo 35, può disporre l’inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e, correlativamente, darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:

a)
non ha intrapreso la coltivazione o non ha dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al progetto di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale;

b)
non ha inoltrato domanda per l’autorizzazione alla coltivazione di cava entro il termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale o se la domanda stessa non è conforme ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 40;

c)
è decaduto dall’autorizzazione.

2.
Il richiedente la concessione presenta domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 40.

3.
Il concessionario è tenuto al pagamento del diritto di escavazione di cui all’articolo 31.

4.
La durata della concessione è regolata secondo le modalità indicate nell’articolo 22.

Art. 21
(Diritti dei privati in caso di concessione)

1.
Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un’indennità pari al 70 per cento del valore locativo quale determinato dalla Giunta regionale.

2.
Al proprietario del giacimento dato in concessione è corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall’esercizio della cava e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell’articolo 45, commi 4 e 5, del r.d. 1443/1927 .

3.
I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi dei commi 1 e 2.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Capo I
Autorizzazioni e concessioni

Art. 22
(Durata, rinnovo, modifica e proroga dell’autorizzazione e della concessione)

1.
L’autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a dieci anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l’osservanza delle norme previste per il rilascio.

2.
Per le cave di pietre ornamentali l’autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l’osservanza delle norme previste per il rilascio.

3.
La durata dell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 , del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

4.
Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l’amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ), può prorogare l’autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.

5.
La proroga di cui al comma 4 non si applica:

a)
alle attività estrattive in regime di concessione;

b)
attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

c)
alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell’articolo 16.

6.
L’amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 4 dopo aver acquisito il parere della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 35.

7.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all’istanza di proroga.

8.
La Città metropolitana e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni interessati.

9.
L’amministrazione competente può per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all’articolo 11 e nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 40.

10.
La proroga di cui al comma 4 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicistici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia di cui all’articolo 29.

11.
I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all’amministrazione comunale. Se i suddetti provvedimenti richiedono la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, sono notificati, per conoscenza, anche all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione.

12.
Per le cave di pietre ornamentali, nell’ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all’articolo 35, fatta salva l’eventuale necessità dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 , nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.

13.
Le modifiche di modesta entità di cui al comma 12 sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare, adottata entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge.

14.
Le domande di autorizzazione di cui ai commi 12 e 13, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all’amministrazione competente, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:

a)
ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;

b)
a negare l’autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 9.

Art. 23
(Subingresso nella coltivazione)

1.
Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l’avente causa chiede all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall’atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 40.

2.
L’organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all’istanza e la garanzia di cui all’articolo 29.

3.
Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all’emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

4.
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l’autorizzazione è trasferita con provvedimento dell’amministrazione competente agli eredi che ne fanno domanda entro sei mesi dall’apertura della successione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, e alla nomina, con la maggioranza indicata nell’ articolo 1105 del Codice civile , di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l’amministrazione e con i terzi.

Art. 24
(Estinzione dell’autorizzazione e della concessione)

1.
L’autorizzazione e la concessione cessano per:

a)
scadenza del termine;

b)
rinuncia;

c)
decadenza;

d)
revoca.

Art. 25
(Rinuncia)

1.
In caso di rinuncia all’autorizzazione o alla concessione di cava, il rinunciante è tenuto a darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2.
La struttura competente stabilisce le misure relative alla sicurezza e al recupero ambientale del sito estrattivo oggetto di rinuncia.

3.
Per la concessione mineraria, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo, che il titolare ha l’obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.

4.
A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia è fatto divieto al concessionario e al coltivatore di cava di eseguire lavori di coltivazione o variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell’autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Tali soggetti sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione sino alla verifica dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.

5.
Il concessionario e il coltivatore di cava rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni ha l’obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dalla struttura competente.

Art. 26
(Decadenza e revoca)

1.
La decadenza dall’autorizzazione o dalla concessione all’attività di cava è dichiarata dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana, se il titolare:

a)
non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l’atto di autorizzazione o di concessione;

b)
non ha versato l’onere per il diritto di escavazione di cui all’articolo 31;

c)
non ottempera al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 37;

d)
ha avviato, in caso di piani di coltivazione suddivisi in lotti di cui all’articolo 14, comma 6, la coltivazione del lotto successivo senza aver concluso il recupero ambientale del lotto precedente.

2.
La decadenza opera, altresì, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dal codice penale , libro secondo, titolo VI bis – Dei delitti contro l’ambiente, introdotti dalla legge 68/2015 .

3.
La decadenza dalla concessione è, inoltre, dichiarata dalla struttura regionale competente, con apposito provvedimento, quando il concessionario:

a)
non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;

b)
ha sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della struttura regionale competente.

4.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana dichiara la decadenza, previa diffida a provvedere, entro il termine massimo di novanta giorni, all’eliminazione della causa di decadenza nei casi di cui ai commi 1 e 3.

5.
La struttura competente, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.

6.
La decadenza è, altresì, dichiarata quando il titolare ha reiterato le violazioni di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità individuati dal regolamento di cui all’articolo 40.

7.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana, sentita la Conferenza di servizi di cui all’articolo 35, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell’autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione dell’indennità dovuta ai soggetti revocati.

Art. 27
(Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell’autorizzazione e della concessione)

1.
In ogni caso di estinzione dell’autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale come previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento sino all’accertamento dell’attuazione del recupero ambientale.

Art. 28
(Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale)

1.
Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione alla struttura che ha autorizzato la coltivazione ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.

2.
Ai fini di cui al comma 1, l’amministrazione che ha autorizzato il progetto di coltivazione effettua l’ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione secondo quanto indicato nel regolamento di cui all’articolo 40.

3.
In base all’esito dell’ispezione di cui al comma 2, l’amministrazione provvede a svincolare la garanzia prestata ai sensi dell’articolo 29 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori ovvero intima al titolare dell’autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’amminastrazione che ha autorizzato la coltivazione utilizza la garanzia finanziaria prestata per l’esecuzione delle opere di risistemazione e per il recupero ambientale dell’area, salvo l’accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell’autorizzazione.

5.
Alla scadenza dell’autorizzazione, in assenza di richieste di proroghe o di rinnovi, se i lavori di risistemazione non risultano ultimati, l’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 29
(Garanzia per il recupero ambientale del sito estrattivo)

1.
Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione per le cave è subordinato alla presentazione da parte dell’istante di fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall’amministrazione concedente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero ambientale del sito estrattivo.

2.
Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione di cui all’articolo 14, comma 6, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 è rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 40.

3.
L’importo della garanzia è pari all’importo dei lavori di recupero previsti dall’operatore ed è determinato in base al prezziario regionale delle attività estrattive, redatto anche con riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche.

4.
La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezziario regionale di cui al comma 2, nonché le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi.

Art. 30
(Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi)

1.
Gli impianti e le opere fisse destinate a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente. In sede di rilascio delle autorizzazioni di cava e delle concessioni, la struttura competente dispone anche in merito all’idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell’attività di coltivazione. In tal caso il comune, in sede di adeguamento del piano regolatore generale, valuta la necessità di una destinazione propria dell’area di pertinenza degli impianti.

2.
Se per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo è richiesto il permesso di costruire, il comune interessato è tenuto al suo rilascio entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alla coltivazione di cava, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all’ articolo 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998 , in quanto il provvedimento contenente il giudizio di VIA assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento.

Art. 31
(Onere per il diritto di escavazione)

1.
Gli esercenti di cave versano un onere per il diritto di escavazione determinato dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La Giunta definisce, inoltre, le modalità di applicazione dell’onere, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione e le modalità di controllo della regolarità dei versamenti.

2.
Per i materiali di cui al comma 4, lettere a), c) e d) la Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo in considerazione l’andamento del mercato del settore estrattivo e comunque nel limite massimo del 15 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali e nel limite minino non inferiore al 7 per cento dello stesso.

3.
Per i materiali di cui al comma 4, lettera b) la Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo in considerazione l’andamento del mercato del settore estrattivo e comunque nel limite massimo del 7 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Tale contributo non può avere valori inferiori all’importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 2.

4.
L’onere per il diritto di escavazione è definito in relazione ai seguenti tipi di materiale estraibile:

a)
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie che derivano da operazioni di frantumazione del materiale scavato;

b)
pietre ornamentali;

c)
argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba;

d)
altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti.

5.
L’onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

a)
in caso di attivit?autorizzate dalla Citt?metropolitana o dalla provincia: 50 per cento al comune, 40 per cento alla Citt?metropolitana o alla provincia e 10 per cento alla Regione;

b)
in caso di attivit?ricadenti all’interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune, 30 per cento all’ente di gestione dell’area protetta competente per territorio e 10 per cento alla Regione;

c)
in caso di attivit?finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 60 per cento al comune e 40 per centro alla Regione.

6.
Gli introiti dei comuni, della Città metropolitana, delle province e degli enti di gestione delle aree protette di cui al comma 5 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.

7.
L’onere per il diritto di escavazione di cui al comma 4, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione a eventuali contributi previsti in convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali che non sono destinati all’utilizzo estrattivo di proprietà comunali o di terreni gravati da uso civico.

8.
Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.

9.
L’entità dell’onere è rivalutata ogni due anni secondo l’indice ISTAT con determinazione dirigenziale della struttura dell’amministrazione competente.

Art. 32
(Diritti di istruttoria)

1.
Le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le cave, nonché per le concessioni di cave e di minerali solidi sono a carico del richiedente.

2.
La Giunta regionale definisce l’ammontare del rimborso delle spese di cui al comma 1 e lo aggiorna ogni due anni secondo l’indice ISTAT, in relazione alle seguenti tipologie di istruttoria:

a)
autorizzazione per le cave;

b)
concessione per le cave;

c)
concessione per minerali solidi;

d)
modifica e rinnovo di progetti relativi a cave.

Art. 33
(Obblighi informativi)

1.
I titolari di autorizzazioni e di concessione alla coltivazione di cava sono tenuti a fornire all’amministrazione regionale i dati statistici e quelli necessari all’implementazione della banca dati delle attività estrattive con modalità informatica attraverso il Servizio esercenti minerari di Sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell’anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 37, comma 6.

2.
La Regione, la Città metropolitana e le province possono acquisire direttamente dai soggetti sopra indicati ulteriori dati necessari per la programmazione del settore estrattivo.

3.
La Regione cura l’elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 e rende disponibili elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in accordo con i documenti elaborati dalla Commissione europea, per la redazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall’articolo 3.

Art. 34
(Direzione dei lavori)

1.
Nell’esercizio delle attività estrattive di cava, il direttore responsabile è laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all’esercizio della professione, conformemente a quanto disposto dall’ articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

2.
Nei siti in cui si fa uso di esplosivi o tecnologie specialistiche e nelle cave in sotterraneo, la direzione dei lavori è affidata a tecnici laureati o diplomati in possesso di specifica competenza professionale come definito nel regolamento di cui all’articolo 40.

Art. 35
(Conferenza di servizi)

1.
Per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 11, comma 3, di competenza di province e Città metropolitana, è istituita, presso le rispettive amministrazioni, la Conferenza di servizi ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla Conferenza dei servizi partecipano:

a)
un rappresentante della Città metropolitana o della provincia con funzioni di responsabile del procedimento;

b)
un rappresentante della Regione;

c)
un rappresentante per ogni comune interessato.

2.
Per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 11, comma 3, di competenza della Regione, è istituita la Conferenza di servizi ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, della legge n. 241/1990 . Alla Conferenza dei servizi partecipano:

a)
un rappresentante della Regione con funzioni di responsabile del procedimento;

b)
un rappresentante della Città metropolitana o della provincia interessata;

c)
un rappresentante per ogni comune interessato;

d)
un rappresentante dell’unione montana interessata.

3.
Se sussistono vincoli di natura pubblicistica, la Conferenza di servizi di cui al comma 3 è integrata, in relazione al tipo di vincolo:

a)
da un rappresentante dell’ente di gestione dell’area protetta interessata;

b)
da un rappresentante dell’ente competente in materia.

4.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine alla composizione, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale di cui all’ articolo 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998 , la conferenza di servizi è composta dai soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all’ articolo 9 della l.r. 40/1998 e dai soggetti previsti all’articolo 14 ter, commi 2 bis e 2 ter, della l. 241/1990 .

Capo II
Vigilanza, sanzioni, polizia mineraria

Art. 36
(Vigilanza)

1.
La vigilanza sulle cave e pertinenti opere e impianti a servizio è esercitata dall’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione attraverso la costituzione di nuclei ispettivi.

2.
Sono istituiti un Nucleo ispettivo regionale e un Nucleo ispettivo per ogni ATO di cui all’articolo 3, comma 2 con rispettivi atti organizzativi della Regione, della Città metropolitana e delle province da adottare entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge. Il nucleo ispettivo ha il compito di verificare e vigilare sugli obblighi e sulle prescrizioni impartite con l’atto di autorizzazione o di concessione.

3.
Se la Città Metropolitana o le province non provvedono all’istituzione del nucleo ispettivo entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal nucleo ispettivo della Regione. In tal caso, fino al ripristino delle condizioni di cui al comma 2, gli oneri destinati alla Città metropolitana o alle province di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 31 sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento.

4.
Ogni nucleo ispettivo è costituito da almeno tre membri con competenze in ambito ambientale, geologico e giacimentologico e di rilevazioni strumentali.

5.
I membri del nucleo ispettivo sono individuati tra il personale in servizio presso la Regione, la Città metropolitana o le province.

6.
I titolari, i direttori e il personale dipendente delle imprese esercenti cave sono tenuti ad agevolare le ispezioni e a fornire la documentazione e i dati necessari agli organi di vigilanza.

7.
I nuclei ispettivi possono richiedere, in caso di necessità, l’assistenza della pubblica autorità, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Piemonte, dell’ASL e dei comuni interessati dai provvedimenti oggetto dell’autorizzazione.

8.
I nuclei ispettivi possono avvalersi, per le tipologie di controlli individuate dal regolamento di cui all’articolo 40, di esperti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f).

9.
La Regione promuove protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza al fine coordinare e di rendere omogenea l’attività ispettiva su tutto il territorio regionale.

10.
La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave.

Art. 37
(Sanzioni)

1.
Chiunque compie attività di coltivazione di cave in assenza di autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00. L’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell’attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.

2.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o concessione, incluso quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se l’inosservanza delle prescrizioni ha determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall’estensione o dalla profondità massima consentite, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento.

3.
Per le violazioni di cui al comma 2, l’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui all’articolo 26, comma 3. Decorso il termine assegnato, se l’interessato non si è uniformato, l’organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.

4.
L’irrogazione delle sanzioni spetta all’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, che introita i relativi proventi.

5.
Fermo restando l’ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione, scaduti i quali l’amministrazione provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.

6.
Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 33, al titolare di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 38
(Polizia mineraria)

1.
La Regione, la Città metropolitana e la provincia, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni amministrative in ordine all’applicazione delle norme di polizia mineraria di cui al DPR 128/1959 , al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) nonché al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2.
La Regione e gli ATO, su richiesta degli operatori, possono svolgere le verifiche periodiche di attrezzature e impianti funzionali alle attività estrattive oggetto della presente legge, eseguite con oneri a carico del datore di lavoro.

3.
Gli ATO possono richiedere, se si presentano problematiche di sicurezza di particolare rilevanza, il supporto specialistico della Regione secondo modalità e contenuti stabiliti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all’articolo 40 della presente legge.

Capo III
Disposizioni finali e attuative

Art. 39
(Torbiere)

1.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle torbiere.

Art. 40
(Disposizioni attuative)

1.
La Giunta regionale disciplina l’attuazione della presente legge con regolamento da adottarsi, acquisito il parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2.
Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e ambientale contemperati agli interessi economici derivanti dall’attività estrattiva, la Giunta regionale, nella predisposizione del regolamento, tiene conto dei principi di unitarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali interessati.

3.
Il regolamento definisce, in particolare:

a)
i requisiti essenziali per l’ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;

b)
i contenuti e le modalità di presentazione delle autorizzazioni e delle concessioni;

c)
le competenze delle strutture cui è affidata l’istruttoria;

d)
le prescrizioni e gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni, anche nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione e ivi comprese le modalità di recupero ambientale dei vuoti di cava;

e)
i criteri per la valutazione della capacità tenico-economica del richiedente, anche nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione;

f)
le disposizioni relative alla figura e alla formazione del direttore dei lavori;

g)
i criteri e le modalità della decadenza, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, nei casi di reiterazione delle violazioni della presente legge;

h)
la disciplina del subingresso;

i)
la tipologia dei controlli per i quali i nuclei ispettivi di cui all’articolo 36 possono avvalersi di esperti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), nonché modalità e contenuti per la richiesta di un supporto specialistico alla Regione da parte degli ATO.

Art. 41
(Disposizioni transitorie)

1.
Le autorizzazioni di cava in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, nonché le convenzioni a esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione.

2.
Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.
Sino alla data di approvazione del PRAE, non si applica quanto previsto dall’ articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti di quelle in corso, possono essere rilasciate anche in caso di non conformità del progetto rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, se il progetto è compatibile con le previsioni dei piani territoriali, paesaggistici, d’area e di settore vigenti. L’approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi, con parere favorevole del comune interessato, costituisce atto di avvio del procedimento di variante. Il Consiglio comunale provvede all’approvazione della variante entro novanta giorni pena la decadenza dell’autorizzazione.

4.
Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle autorizzazioni in corso sono rilasciati, sino all’approvazione del PRAE, sulla base delle norme contenute nella presente legge.

5.
Il DPAE e i PAEP redatti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) trovano applicazione sino all’approvazione del PRAE, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con la presente legge.

6.
Le prescrizioni attuative oggetto di convenzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative agli interventi di cui all’articolo 1, comma 4, restano valide ed efficaci sino al completamento dell’intervento realizzato nella globalità.

7.
Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 40, conservano efficacia le seguenti disposizioni regionali:

a)
gli articoli 5, 7, comma 2, e 9 della l.r. 69/1978 ;

b)
l’ articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

8.
Sino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 31, comma 1, trova applicazione l’ammontare contributivo di cui all’ articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie), come aggiornato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-378 del 6/10/2014.

Art. 42
(Abrogazioni)

1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

b)
la legge regionale 18 febbraio 1980, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 : Coltivazione di cave e torbiere);

c)
la legge regionale 13 marzo 1981, n. 9 (Modifica dell’ articolo 15, legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 : Coltivazione di cave e torbiere);

d)
la legge regionale 12 agosto 1981, n. 30 (Modifica degli articoli 5 e 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , in materia di cave e torbiere);

e)
la legge regionale 30 aprile 1996, n. 28 (Sostituzione dell’ articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”);

f)

g)
gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “);

h)
gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “);

i)
gli articoli 36, 37 e 38 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

2.

A far data dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 19, comma 1, sono soppresse, altresì, le seguenti disposizioni regionali:

a)
l’ articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006);

b)
l’ articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006”);

c)
l’ articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007);

d)
l’ articolo 14 della l.r. n. 22/2007 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

Art. 43
(Norma finanziaria)

1.
Per ciascun anno del biennio 2016-2017 del bilancio pluriennale 2015-2017, in una fase di prima attuazione della spesa, agli oneri per l’implementazione della banca dati delle attività estrattive di cui all’art. 9 stimati in euro 15.000,00 alle spese per il funzionamento della commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all’art. 10 quantificate in 5.000,00 euro, agli oneri per la formazione e l’aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave di cui all’art. 36 stimati in 30.000 euro, agli oneri per il rimborso spese di cui all’art. 32, c. 2 stimati in 10.000,00 euro, agli oneri per la realizzazione del piano regionale delle attività estrattive di cui all’art. 4 quantificati in 700.000,00 euro, ricompresi nell’ambito dell’UPB A19071 (Competitività del sistema regionale Programmazione e monitoraggio attività estrattive Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse finanziarie dell’UPB A11011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti) e dell’UPB A13001 (Affari istituzionali e avvocatura Segreteria direzione A13 Titolo 1: spese correnti).

2.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, sono acquisiti, in una prima fase di attuazione della legge, nell’ambito dell’UPB A1102 (Risorse finanziarie e patrimonio Ragioneria) i proventi a seguito dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 37, stimabili nel biennio 2016-2017 in 200.000,00 euro e i proventi derivanti dall’applicazione dei diritti di escavazione di cui all’art. 31, valutabili in 700.000,00 euro.