Enrica Baricco sulle Organizzazioni No Profit piemontesi

Un momento storico come quello attuale, di insistente crisi economica, porta conseguentemente ad una difficoltà di erogazione di risorse finanziarie. Credo quindi sia importante individuare alcune linee di riflessione che possano, in mancanza di altro, mettere l’Istituzione in grado di essere
comunque soggetto attivo a fianco dei cittadini. Ecco quindi che le azioni fondamentali di riferimento diventano semplificare, ottimizzare,
valorizzare, aumentare l’efficienza, organizzare.

Entrambi gli emendamenti che ho presentato vanno, a mio parere, in questa direzione ed il loro inserimento è importante che sia proprio all interno del DDL 77 relativo alle disposizioni regionali in materia di semplificazione. Per illustrare l art 52 Partiamo da un dato fornito da uno studio congiunto conclusosi a Dicembre 2013 da ISFOL, IRES Piemonte e Regione Piemonte, che dimostra che le Organizzazioni No Profit piemontesi (oggi circa 35.000) possono iscriversi in addirittura 19 registri diversi, ciascuno dei quali fa riferimento ad organi differenti. Questo significa che ciascun registro ha un organo diverso incaricato della propria gestione; Ministeri, Agenzia delle entrate, enti nazionali, regioni, Prefetture. Tutto ciò a dimostrazione di quanto necessario ed importante possa essere l’ istituzione del Registro Unico , già peraltro inserito nel disegno di legge delega del Terzo settore, ma su cui ancora molto è
il lavoro da fare.

Questo primo articolo (Art. 52) reca infatti la regolamentazione del registro unico del terzo settore istituito al fine di rendere maggiormente conoscibile ai cittadini e alle istituzioni pubbliche e private le organizzazioni che, ai sensi della legislazione speciale di settore, sono iscritte nei vari registri,
albi ed elenchi tenuti dalla Regione Piemonte.

La necessità di un registro unico risiede nel fatto che il riconoscimento delle suddette organizzazioni reca vantaggi o agevolazioni a chi (cittadini ed aziende) intende offrire contributi defiscalizzati ai medesimi soggetti. Le istituzioni pubbliche, inoltre, sarebbero avvantaggiate dal
registro unico nel momento in cui intendessero instaurare con essi rapporti convenzionali o offrire, a loro volta, contributi. Non è da sottovalutare, inoltre, il fatto che il controllo del territorio sulle organizzazioni ne uscirebbe rafforzato proprio dal fatto che esse siano più agevolmente rintracciabili in un unico registro in luogo dei molteplici elenchi, spesso di non facile né diretto reperimento, istituiti per legge.

Al comma 3 dell’Articolo 52 bis, si fa riferimento al principio secondo il quale la pubblicazione delle organizzazioni nel Registro Unico non ha valore di pubblicità costitutiva (dei diritti derivanti dalle leggi di settore), in quanto essa rimane in capo alla legislazione di settore, parimenti alle procedure di iscrizione. Al successivo comma 4 viene prevista l’emanazione di un provvedimento di Giunta regionale che definisca le modalità ed i termini di pubblicazione telematica del registro unico. Al comma 5 è previsto che le diverse procedure che coinvolgono le organizzazioni iscritte ai registri
di cui al comma 2 siano rese omogenee, al fine di evitare che i procedimenti relativi a due o più organizzazioni aventi le stesse caratteristiche subiscano esiti diversi o persino diametralmente opposti (ad esempio: accettazione di iscrizione, diniego di iscrizione). Al comma 6 è previsto che, attraverso convenzioni da attuarsi con le altre amministrazioni pubbliche piemontesi, detentrici di altri elenchi, registri, albi e/o anagrafi, la Regione Piemonte
promuova l’implementazione del registro unico per gli identici fini sopra riportati.

Sempre nell’ottica della semplificazione procedurale insiste il secondo articolo presentato. Diverse e molteplici sono le azioni che gli enti senza scopo di lucro mettono in campo a fine di reperire risorse finanziarie indispensabili per poter continuare a svolgere i servizi ritenuti utili alla collettività.
L’Articolo 52 bis promuove procedure semplificate per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciali. Esso riporta il principio fondamentale secondo il quale agli enti senza scopo di lucro possano essere richiesti, da parte delle amministrazioni pubbliche e nel corso dei diversi procedimenti riservati dalla legge ad esse, soltanto gli obblighi consequenziali alla loro natura. In particolare, richiede alle amministrazioni pubbliche di far diretto riferimento alle legislazioni di settore e inoltre:

  • si esclude che agli enti senza scopo di lucro, nello svolgimento da parte di essi di attività non commerciali, venga richiesto l’onere di procedimenti amministrativi che a tali enti non devono essere richiesti, in particolare per le attività di raccolta pubblica di fondi;
  • si ribadisce il principio secondo il quale non debbano essere richiesti ripetutamente agli enti senza scopo di lucro i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso di una pubblica amministrazione.

Per concludere ritengo importante segnalare che l’approvazione degli articoli illustrati non costituirebbe spesa e quindi aggravio al bilancio regionale. Considero inoltre altrettanto significativo evidenziare che gli stessi articoli rappresentino, a mio avviso, un segnale di attenzione ad un mondo che ha bisogno di fatti e ritengo che queste proposte possano contribuire al percorso concreto, partecipativo ed innovativo già intrapreso dall’ assessore Ferrari nella sua conduzione delle politiche sociali di questa regione.