Riduzione dei vitalizi

Art. 1 (Età per la corresponsione dell’ assegno vitalizio)
1. L’assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai Consiglieri regionali della IX o delle precedenti legislature che abbiano compiuto i 65 anni di età.
2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l’età anagrafica di cui al comma 1, è diminuita di un anno, con il limite all’età di 60 anni.

Art. 2 (Riduzione dell’ammontare dell’assegno vitalizio)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai Consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:
a) del 6 per cento per l’importo fino ai 1.500, 00 euro;
b) dell’ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro;
c) dell’ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000 euro;
d) dell’ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000 euro.
2. A coloro che siano titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo si applica un’ulteriore decurtazione del 40 per cento sull’ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.
4. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 “Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell’indennità dei Consiglieri regionali)” è abrogato.
5. Le riduzione di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i Consiglieri regionali ai quali è corrisposto l’assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell’anno precedente.

Art. 3 (Norma finale)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 si applica ai Consiglieri regionali ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto.

Art. 4 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e le sue disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2015.