Lo stipendio dei Consiglieri non può esser più alto di quello dei Sindaci

Primo firmatario: Davide Gariglio Altri firmatari: Paolo Allemano Consigliere Regionale, Andrea Appiano Per il Piemonte, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Nino Boeti, Valentina Caputo, Maria Carla Chiapello, Antonio Ferrentino, Mario Giaccone, Marco Grimaldi, Angela Motta, Walter Ottria, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Elvio Rostagno, Daniele Valle

Il Consiglio regionale, ritenuto che la legge regionale con la quale si dispone la riduzione del dieci per cento del trattamento economico lordo complessivo dei membri del Consiglio e della Giunta regionale debba solamente essere un primo intervento normativo al quale deve imprescindibilmente seguire, entro la fine del 2014, la rivisitazione complessiva della normativa in materia al fine di dare una risposta chiara e conclusiva del percorso di contenimento dei costi che la Regione Piemonte ha intrapreso in questi anni;

Premesso che l’articolo 34 (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali) del disegno di legge AC- 2613 recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica l’8 agosto 2014, attribuisce alla legge dello Stato la competenza a definire gli emolumenti dei componenti degli organi regionali nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione;
Rilevato come il percorso di riforma costituzionale, avendo un procedimento aggravato al quale deve seguire l’approvazione della legge statale di conseguente definizione degli emolumenti, non sia di immediata applicazione;
Ritenuto importante, invece, addivenire in tempi celeri ad una rideterminazione degli emolumenti già introducendo nella nostra legislazione l’equiparazione degli emolumenti degli organi regionali con quelli del Sindaco così come previsto dalla proposta di legge di modifica della Costituzione;
Rilevato che il Testo unico degli Enti locali (d.lgs 267/2000), nel definire lo status del sindaco, oltre a prevedere l’indennità di funzione, sancisce che il comune sostenga oneri ulteriori così come disposto, tra gli altri, dall’articolo 86;
Preso atto pertanto che, di fatto, non è esplicitato il valore dell’emolumento del Sindaco da assumere quale parametro assoluto e certo;
Rilevata, pertanto, la necessità che, a livello statale, da un lato, venga definito in termini certi la soglia massima degli emolumenti degli organi regionali nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione al fine di avere una assoluta trasparenza del parametro da assumere come soglia massima, dall’altro lato vengano anche esplicitati, così come previsto nel Testo unico degli Enti locali, gli ulteriori oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi che possono essere sostenuti dalla Regione nonché vengano definite le relative disposizioni fiscali e assicurative, procedendo ove necessario alle eventuali modifiche legislative;

Ritenuto, pertanto, opportuno che venga avviato tempestivamente un confronto a livello statale, anche attraverso le sedi di concertazione istituzionali quali la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e la Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali;

IMPEGNA il Presidente del Consiglio regionale, unitamente al Presidente della Giunta regionale, ad avviare un confronto con il Governo e con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e la Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali al fine di poter anticipare la modifica della Costituzione e permettere di definire gli emolumenti dei componenti degli organi regionali nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, e contestualmente, così come previsto nel Testo unico degli Enti locali, gli ulteriori oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi che possono essere sostenuti dalla Regione nonché le relative disposizioni fiscali e assicurative, procedendo ove necessario alle eventuali modifiche legislative.