Abbassamento del limite minimo generale dei contributi relativi alla l.r. n. 58/78

Il Consiglio regionale, premesso che

  • la pluralità dell’offerta culturale ha una rilevanza strategica per la nostra regione, come motore della crescita e di un progresso non solo economico, ma anche sociale. In tale ottica la qualità e l’attrattiva dell’offerta culturale non necessariamente sono proporzionali all’entità dell’impegno economico profuso dal proponente, ma, come viene dimostrato ogni giorno dalle innumerevoli, piccole realtà culturali che costituiscono la linfa del nostro territorio, è possibile realizzare anche progetti di riconosciuto valore con risorse economiche limitate;

premesso, infatti, che

  • tale consapevolezza ha sempre improntato fin dai suoi primi anni di vita, le politiche della nostra Regione, che ha inteso sostenere le attività e i valori della cultura promuovendone una diffusione capillare ed omogenea su tutto il territorio anche grazie all’approvazione di una norma che ancora oggi, a distanza di quarant’anni ed in attesa di un suo necessario e prossimo superamento, costituisce la legge chiave del settore, ovvero la legge regionale 28 agosto 1978, 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);
  • la l.r. n. 58/1978 pertanto ha costituito, nel tempo, uno strumento fondamentale per sostenere un settore, come quello della cultura, che nella nostra regione è connotato dalla presenza accanto alle grandi istituzioni, di imprese di piccole dimensioni ma comunque caratterizzate da stabilità e continuità dell’attività, nonché di associazioni basate essenzialmente sulla prestazione d’opera volontaria di cittadini che dedicano il loro impegno all’organizzazione di attività (rassegne, mostre, gestione di spazi, ecc.) che garantiscono importanti, e talvolta irrinunciabili, presìdi culturali sul territorio;

considerato che

  • l’articolo 6 della succitata l.r. n. 58/1978 stabilisce che gli Enti Locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentino documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale secondo le modalità individuate con provvedimento dell’Amministrazione regionale;
  • il comma 1 bis del citato articolo 6 dispone inoltre che le linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi, nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo siano definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente;

ricordato che

  • il Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e gli attuali criteri di valutazione delle istanze di contributo ai sensi del citato articolo 6 della l.r. n. 58/78 sono stati approvati con la DGR n. 116-1873 del 20 luglio 2015.;
  • all’Allegato A1 della DGR n. 116-1873, relativo ai criteri di valutazione delle istanze di contributo, nella sezione “Criteri di carattere generale” è precisato che: “non possono essere riconosciuti contributi il cui importo, sulla base dell’applicazione dei criteri contenuti nel presente documento, risulti inferiore ai seguenti limiti minimi di intervento: a) limite minimo generale dei contributi: 10.000,00 euro a fronte di progetti il cui costo a preventivo sia almeno pari o superiore a 20.000,00 euro”;

valutato come

  • la riduzione ormai strutturale delle risorse pubbliche a disposizione determini necessariamente una più attenta selezione dei progetti che ogni anno vengono sottoposti alla Regione al fine di richiedere sostegno economico, tuttavia sia d’altro canto fondamentale continuare ad assicurare il sostegno a quelle piccole realtà che hanno dimostrato un’effettiva capacità di relazione con partner e territori, nonché il radicamento delle iniziative proposte anche su territori periferici rispetto ai consolidati flussi della distribuzione culturale, iniziative e progetti che hanno assunto caratteri di originalità all’interno del sistema culturale piemontese, svolgendo, talvolta, una funzione importantissima per lo sviluppo locale;

sottolineato come

  • ferma restando la necessità di stabilire opportuni parametri nell’ambito dei criteri di erogazione dei contributi regionali, il limite minimo generale per le istanze di 10.000 euro di cui all’Allegato A1 della D.G.R. n. 116-1873 di fatto provochi l’esclusione dall’attribuzione dei contribuiti di molti progetti culturali. Tali condizioni rischiano, pertanto, di mettere a repentaglio la prosecuzione delle attività promosse da realtà locali ben consolidate e che si sono dimostrate, nel corso degli anni, in grado di proporre, in cofinanziamento sia diretto che attraverso il coinvolgimento di altri soggetti, progetti di indubbio valore, nonché di notevole attrattiva;

ricordato che

  • in sede di approvazione della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) l’aula consiliare ha già approvato all’unanimità l’Ordine del giorno n. 1045 con cui, oltre ad impegnare la Giunta ad individuare maggiori risorse a finanziamento della l.r. n. 58/78, veniva fatta emergere l’esigenza di intervenire a revisione dei criteri di cui alla DGR n. 116-1873 del 2015;

 IMPEGNA la Giunta regionale

  • in considerazione di quanto espresso in premessa, a prevedere – in fase di predisposizione del nuovo Programma pluriennale di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali e di definizione dei criteri di valutazione delle istanze di contributo – anche una specifica linea di finanziamento per attività e iniziative con contributo minimo di 5000 euro con una gestione dell’istanza e della rendicontazione più semplificata;
  • a individuare, nell’attuazione dei programmi di finanziamento, criteri di premialità che consentano di garantire un sostegno stabile e duraturo alle piccole realtà culturali virtuose in grado di cofinanziare i propri progetti, anche con risorse economiche limitate;
  • a sostenere con priorità le iniziative promosse nelle aree periferiche e marginali.