Garanzie e riconoscimento per le guide turistiche abilitate

Premesso che

• la legge regionale n. 33/2001 riconosce, all’art. 2 bis, la figura professionale della guida turistica “(Guida turistica nazionale) L’esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013)”;
• la medesima legge, all’art. 3, specifica che “L’abilitazione all’esercizio delle professioni relative alle figure di cui all’articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento”;
• la legge regionale n. 16 approvata in data 31 ottobre 2017, all’art. 5, segna la distinzione fra l’attività professionale svolta dalle guide e l’attività svolta invece da associazioni senza scopo di lucro, escludendo dall’ambito di riconoscimento e regolamentazione professionale “coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)”;

considerato che

• il Castello di Moncalieri, recentemente riaperto al pubblico, è inserito fra le Residenze Reali considerate Patrimonio dell’Umanità dal 1997;

rilevato che
• ad oggi risulterebbe attivo sul Castello di Moncalieri un servizio di visita effettuato da un’associazione, che per legge può rivolgere i propri servizi solo ai propri soci;
• presso i Musei Reali di Torino risulterebbe attivo un servizio di visita effettuato da una cooperativa che si avvale di risorse provenienti da progetti di servizio civile;
• la gestione di questi servizi, anche in presenza di affidamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ad un’associazione o cooperativa, non può comunque precludere o limitare l’accesso ai liberi professionisti regolarmente abilitati;

INTERROGA L’Assessore per sapere quali azioni intenda intraprendere per garantire il rispetto della legge regionale n. 33/2001 e tutelare la professionalità delle guide turistiche abilitate.