Sommario:

Capo I. Generalità

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina l’esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l’organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.

Art. 2. (Funzioni)

1. Nell’ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

a) favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;

b) cura i rapporti con il Governo e l’Unione europea per quanto riguarda la materia turismo;

c) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all’organizzazione turistica;

d) predispone i programmi annuali di cui all’articolo 3;

e) monitora, anche tramite l’osservatorio del turismo di cui all’articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

f) promuove la costituzione di un’Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte, denominata “Destination Management Organization Turismo Piemonte” (DMO Turismo Piemonte), di cui all’articolo 5;

g) riconosce e vigila sull’operato delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali, identificate con l’acronimo “ATL”;

h) effettua interventi di sostegno dell’organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le Province e la Città metropolitana, in accordo con la Regione e gli enti locali, promuovono l’attività di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio.

3. Le Camere di Commercio, le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all’articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.

Art. 3. (Programmazione delle attività)

1. La Regione coordina e indirizza le attività indicate all’articolo 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi anche di DMO Turismo Piemonte.

2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell’anno, e devono indicare:

a) l’andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;

c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell’azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all’attività di DMO Turismo Piemonte e delle ATL;

d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma annuale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all’attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;

e) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della Regione per l’anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l’attività di DMO Turismo Piemonte, delle ATL e degli Uffici di Informazione e accoglienza turistica; 3. Per la predisposizione e l’aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.

Art. 4. (Osservatorio del turismo)

1. L’Osservatorio del turismo, gestito da DMO Turismo Piemonte, analizza la situazione dell’offerta, l’andamento e l’evoluzione della domanda e dei flussi attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati.

2. L’Osservatorio monitora, altresì, l’offerta sportiva sul territorio e la sua ricaduta in termini turistici.

Capo II. Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte

Art. 5. (Costituzione e finalità)

1. La Regione promuove la costituzione, mediante fusione e trasformazione dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. e Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., di un’Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte, denominata “DMO Turismo Piemonte”, che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata (s.c.a r.l).

2. Il personale delle due società confluisce nella costituenda nuova società. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.

3. DMO Turismo Piemonte valorizza le risorse turistiche del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea.

4. La Regione si avvale, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di DMO Turismo Piemonte per l’attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l’analisi e consulenza di marketing turistico.

Art. 6. (Attività)

1. DMO Turismo Piemonte, supportando le strutture regionali nel coordinamento dell’attività di promozione turistica, agevola il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte, partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l’interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.

2. In particolare, DMO Turismo Piemonte:

a) gestisce l’Osservatorio del turismo di cui all’articolo 4;

b) fornisce le informazioni sull’evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico;

c) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;

d) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell’offerta turistica piemontese e, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;

e) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l’organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica;

f) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;

g) organizza corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico; i) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.

Art. 7. (Composizione e Statuto )

1. Possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, le ATL, le Camere di Commercio, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.

2. Lo Statuto di DMO Turismo Piemonte, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione in misura proporzionale alle quote consortili, e che la società è senza scopo di lucro.

Capo III. Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale

Art. 8. (Costituzione e finalità)

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l’attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.

Art. 9. (Attività)

1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale organizzano a livello locale dell’attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e l’ offerta di servizi turistici;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, compresa la commercializzazione di prodotti e servizi locali, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Art. 10. (Forma giuridica)

1. La Regione promuove l’organizzazione delle ATL, secondo principi e criteri di economicità, efficacia e omogeneità, con l’obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.

2. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all’ articolo 2615 ter del Codice civile , sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, ed esercitano le attività di cui all’articolo 9 per l’ambito territoriale di riferimento.

Art. 11. Statuto )

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto tipo delle ATL.

2. Le ATL adottano gli Statuti in conformità allo statuto tipo di cui al comma 1.

Art. 12. (Organi delle ATL)

1. Sono organi delle ATL il presidente, l’assemblea, il consiglio di amministrazione e l’organo di controllo. Quest’ultimo può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo Statuto .

3. Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre a cinque membri nominati dall’assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.

4. I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.

5. La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo gratuito.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell’ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

7. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni sull’attività e operatività dell’Agenzia.

Art. 13. (Modalità di gestione dell’attività)

1. Le ATL svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, esclusivamente:

a) la Regione, le Province, la Città metropolitana e le Camere di commercio;

b) i Comuni e le relative Unioni, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;

c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all’articolo 9;

d) gli enti e le associazioni interessate al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;

e) Gli Istituti bancari e le Fondazioni bancarie.

3. Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell’articolo 14, non può essere costituita più di una ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.

4. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati

5. e’ vietato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione Europea.

6. Le ATL, costituite nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, sono riconosciute dalla Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite condizioni e modalità per il loro riconoscimento e sono disciplinati i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento stesso.

Art. 14. (Ambiti turisticamente rilevanti)

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:

a) Ambito 1: Comuni della Città metropolitana di Torino;

b) Ambito 2: Comuni della Valle di Susa e del Pinerolese;

c) ambito 3: Comuni del Canavese e delle Valli di Lanzo;

d) Ambito 4: Comuni della Provincia di Biella;

e) Ambito 5: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;

f) Ambito 6: Comuni dei Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell’Ossola;

g) Ambito 7: Comuni della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito n. 6;

h) Ambito 8: Comuni delle Langhe, e del Roero;

i) Ambito 9: Comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito n. 8;

l) Ambito 10: Comuni della Provincia di Alessandria;

m) Ambito 11: Comuni della Provincia di Asti.

Art. 15. (Disposizioni per la trasformazione delle ATL)

1. La costituzione delle società consortili di cui all’articolo 10 può avvenire anche mediante trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione.

2. Le ATL preesistenti non conformi alle disposizioni della presente legge e non oggetto di trasformazione sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell’assemblea dei soci la Regione procede all’alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società.

3. I collegi dei revisori delle preesistenti ATL rimangono in carica fino alla data di approvazione della trasformazione.

4. Tutti i riferimenti alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s’intendono fatti alle ATL riordinate ai sensi della presente legge.

Capo IV Altri soggetti del sistema turistico regionale

Art. 16. (Uffici di informazione e di accoglienza turistica)

1. Al fine di garantire l’elevata qualità del servizio offerto e l’omogeneità dell’accoglienza turistica in Piemonte, con provvedimento della Giunta regionale sono definiti, in relazione a flussi turistici, ampiezza e ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica, identificati con l’acronimo “IAT”, sulla base dei seguenti criteri:

a) orari di apertura al pubblico;

b) qualificazione professionale degli operatori;

c) ubicazione degli sportelli.

2. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale provvedono all’istituzione degli Uffici IAT.

3. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale possono, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dell’ordinamento vigente, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche “pro-loco”, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.

4. È riservato agli Uffici di informazione e di accoglienza turistica riconosciuti l’utilizzo del segno distintivo “IAT” conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.

5. Le ATL comunicano alla Regione l’istituzione di uffici IAT, indicando l’ubicazione, l’orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.

6. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro-loco e i consorzi di cui all’articolo 18 possono istituire punti informativi sul territorio.

7. Entro il termine di un anno dall’entrata all’entrata in vigore della presente legge gli Uffici IAT istituiti da soggetti diversi dalle ATL si conformano alle disposizioni del presente articolo.

Art. 17. (Comuni turistici)

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le procedure per l’individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte.

Art. 18. (Consorzi di imprese turistiche)

1. I Consorzi di imprese turistiche sono aggregazioni composte in misura prevalente da imprese turistiche e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.

2. Sono riconosciuti dalla Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, i Consorzi costituiti da un numero minimo di 50 soci, con almeno 1.000 posti letto complessivi in strutture ricettive del Piemonte.

3. Il Consorzio di imprese turistiche attua, all’interno di uno degli ambiti turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.

4. I Consorzi di imprese turistiche hanno sede nel territorio dell’ambito turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.

5. I Consorzi riconosciuti ai sensi del comma 2 possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 21 in proporzione al numero di associati con sede nell’ambito turisticamente rilevante oggetto dell’intervento.

Capo V. Interventi di sostegno

Art. 19. (Contributi per l’organizzazione turistica)

1. la Regione concede annualmente alle ATL contributi a parziale copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti.

2. In riferimento a quanto stabilito nel comma 1, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell’ articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza turistica locale da parte dei soggetti titolari degli uffici IAT di cui all’articolo 16.

Art. 20. (Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche)

1. Al fine di valorizzare turisticamente l’eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità, nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte.

2. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’ articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 21. (Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici)

1. La Regione, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all’interno del Piemonte e sviluppare l’economia turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali.

2. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1:

a) le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale;

b) le cooperative, i consorzi e le società consortili di imprenditori turistici riconosciuti ai sensi dell’articolo 18.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’ articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi.

Art. 22. (Contributi a favore della formazione degli operatori)

1. La Regione Piemonte concede finanziamenti agli Istituti universitari, agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008 , agli Istituti di istruzione secondaria di II° grado e ai soggetti accreditati alla Regione Piemonte per le attività formative o per il lavoro, che operano nel settore turistico o alberghiero, per l’organizzazione e gestione di attività formative rivolte agli operatori del settore turistico.

2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore dei soggetti indicati al comma 1 per l’organizzazione di corsi di formazione professionale per l’accesso alle professioni turistiche disciplinate da specifiche normative regionali.

Art. 23. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione in cui sono indicati:

a) gli interventi effettuati, le risorse finanziarie impiegate e i risultati conseguiti;

b) l’andamento del turismo in Piemonte, con particolare riguardo alle aree e ai prodotti oggetto di intervento promozionale;

c) lo stato dell’organizzazione turistica.

Capo VI. Disposizioni finali, finanziarie e abrogative

Art. 24. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Art. 25. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con la riprogrammazione delle risorse già stanziate nell’UPB A20051 del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 26. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino);

b) la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

c) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ‘);

d) i commi 4 e 5 dell’ articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011).