Direttiva Bolkenstein: occorre modificare il decreto legislativo

Ordine del giorno di Davide Gariglio

Il Consiglio regionale del Piemonte, premesso che

  • la perdurante crisi economica nello scorso 2014 ha, per la prima volta, registrato un saldo negativo anche per tipologie di impresa come quella dedita al commercio su area pubblica (i c.d. “ambulanti”) che, finora, avevano mostrato un andamento anticiclico;
  • le imprese del commercio su area pubblica, la cui attività si svolge su posteggio fisso o in forma itinerante, nel corso degli anni sono state infatti costrette a fronteggiare gravi problematiche, legate in particolare alla citata crisi economica cui si sommano la concorrenza dei centri commerciali e la non bancabilità del sistema che ha come conseguenza la scarsa liquidità a disposizione degli operatori;

considerato che

  • in tale delicata congiuntura si inseriscono, con effetti nettamente peggiorativi per il commercio su area pubblica, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkenstein);
  • la direttiva “Bolkestein” nel formulare una serie di principi tendenti alla armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato – ha previsto all’articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, inoltre, che si debba espletare “una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”;
  • il citato decreto legislativo di recepimento detta specifiche disposizioni nell’ambito del commercio su aree pubbliche. In particolare l’articolo 16, inerente la selezione tra diversi candidati, al primo comma prevede l’esperimento di procedure selettive nell’ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre il successivo articolo 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al quinto comma, demanda ad un’intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni l’individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dall’entrata in vigore del medesimo decreto e fino all’approvazione di tali disposizioni transitorie;
  • la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato l’Intesa con atto n. 83/CU del 5 luglio 2012 e vi ha dato attuazione con Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome in data 24 gennaio 2013;
  • la Regione Piemonte è dotata della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, che costituisce la legge-quadro vigente in materia di commercio;
  • sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 10 della citata l.r. 28/99 è stato approvato, con D.G.R. n. 17-2384 del 9 novembre 2015, il Regolamento regionale che disciplina i criteri e le modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in Piemonte;
  • tale regolamento all’articolo 16, comma 5 prevede apposite norme transitorie per i posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale, per i quali i Comuni abbiano proceduto con il sistema delle assegnazioni occasionali (“in spunta”);
  • in questo modo i Comuni potranno tornare a programmare le aree mercatali valorizzandole anche nelle loro peculiarità;
  • il regolamento, per la parte relativa alle concessioni vigenti, entrerà in vigore esclusivamente nel 2017, qualora non subentri alcuna modifica alla normativa nazionale;
  • il numero di concessioni da rilasciare o rinnovare secondo le indicazioni dettate dall’Intesa è molto elevato e l’esperimento delle connesse procedure di selezione comporta un ingente aggravio per le Amministrazioni;
  • il concetto di “scarsità delle risorse naturali”, di cui al richiamato articolo 16 del decreto, da cui si fa discendere l’esperimento delle procedure selettive, pare di dubbia applicazione in materia di commercio su aree pubbliche;

constatato che rilevato che

  • non risulta che nessun altro paese europeo abbia attuato la direttiva 2006/123/CE prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione alla disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
  • si ritiene che ci siano ancora margini di tempo sufficienti per poter rivedere la normativa nazionale;

IMPEGNA la Giunta regionale del Piemonte

  • ad attivarsi presso il Parlamento per verificare la possibilità di modificare il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 prevedendo di non applicare i principi di cui all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE alla disciplina del commercio su aree pubbliche, compatibilmente con la normativa europea.