Strategia regionale in materia di società partecipate

Mozione sulla ridefinizione della strategia regionale in materia di società partecipate. Primo firmatario: Elvio Rostagno. Altri firmatari: Appiano, Caputo, Conticelli, Ferrentino, Gallo, Ravetti, Valle

 Il Consiglio regionale del Piemonte,premesso che

  • l’economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto con il quadro internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici. Si tratta di realtà tra loro molto diverse, sia per storia che per caratteristiche economiche, il cui quadro giuridico di riferimento è composto da una congerie di disposizioni speciali, spesso introdotte anche in risposta ad esigenze contingenti, che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale;
  • nell’ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all’aumento del numero delle società controllate dalle amministrazioni regionali, provinciali e locali determinando la necessità sempre più stringente di riorganizzare il portafoglio delle partecipazioni regionali, sia in risposta alle limitazioni del legislatore comunitario e nazionale, intervenute negli ultimi anni a porre un limite all’impiego dello strumento societario da parte dell’ente pubblico, sia a causa della difficile condizione dei conti regionali che, nella generale congiuntura economica, richiedono di ripensare e razionalizzare l’intervento regionale a supporto del territorio tramite lo strumento societario;

considerato che

  • attualmente, infatti, si assiste ad una dispersione e stratificazione delle competenze e delle azioni a supporto delle strategie regionali in più enti e società, che operano spesso senza un coordinamento tra loro, neppure nei medesimi ambiti operativi. Tali condizioni hanno comportato una progressiva riduzione dell’efficacia dell’intervento regionale in economia, oltre alla perdita di un punto di riferimento unico e qualificato in ciascun ambito di azione, nonché alla presenza di società ed enti di piccole dimensioni che, oltre a risultare non idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati, talvolta vengono meno ai compiti loro affidati;
  • la dispersione e stratificazione delle società partecipate comporta altresì una frammentazione di interlocutori qualificati ed il sorgere di posizioni di inutile concorrenza tra soggetti pubblici, con il risultato che tale insieme di enti e società ha finito con l’incidere non solo sui costi a carico del bilancio regionale, in termini di governance, di gestione, di personale, ma soprattutto sulla mancata possibilità di azioni di investimento di ampio respiro e di lungo periodo, a causa proprio della frammentazione degli interventi;

precisato che

  • il legislatore nazionale, nel corso degli ultimi dieci anni, ha progressivamente introdotto una serie di norme volte a razionalizzare il quadro delle partecipazioni in capo anche alle amministrazioni regionali. In sintesi, a partire dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 sono state dapprima introdotte limitazioni nell’impiego delle società partecipate, che si sostanziano in un divieto di operare, in modo generalizzato nel mercato, riconducendo l’ambito delle attività espletate nell’alveo dell’esclusività a favore dell’azionista pubblico.
  • successivamente, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e modifiche successive sono state introdotte regole specifiche di partecipazione degli enti territoriali alle società di capitali prevedendo l’esistenza di una specifica correlazione tra finalità dell’ente e oggetto delle società partecipate, con obbligo di dismissione delle partecipazioni che non presentano questo rapporto. In seguito la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha stabilito che, per tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche – nel cui novero rientrano le Regioni – non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
  • per le partecipazioni in società vietate ai sensi della Finanziaria 2008 era previsto un termine ultimo di dismissione che è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) all’articolo1, comma 611 ha stabilito che le regioni, dal 1° gennaio 2015, debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015;
  • la legge di stabilità 2015 detta anche i criteri cui deve essere improntato tale processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie: eliminazione delle società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, soppressione delle società composte da soli amministratori o da amministratori in numero superiore ai dipendenti, eliminazione delle partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o da enti pubblici strumentali, aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

precisato, inoltre, che

  • la Regione Piemonte è intervenuta nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali in particolare con la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012). La l.r. 5/2012 fissa obiettivi di riduzione di spesa delle società a partecipazione pubblica regionale totale o parziale e dispone un controllo sulle spese del personale e di funzionamento;
  • inoltre la stessa l.r. 5/2012 ha previsto la predisposizione di un piano strategico che, individuando obiettivi, metodi e strumenti, preveda la razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni regionali;

sottolineato che

  • in applicazione della disposizione sopra richiamata, il Consiglio regionale ha approvato il 5 novembre 2013 la Deliberazione n. 254-34309 avente ad oggetto il Piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali;
  • tale Piano mirava a definire una programmazione strategica che, individuando obiettivi, metodi e strumenti, prevedesse la riorganizzazione del portafoglio azionario in capo alla Regione Piemonte in modo da evitare la dispersione delle azioni a supporto delle strategie regionali, la stratificazione, ovvero il fenomeno per cui più enti e società operano nei medesimi ambiti arrivando, talvolta, ad una sorta di concorrenza interna e la frammentazione, ossia il mantenimento di realtà troppo piccole e non idonee a perseguire l’oggetto sociale;
  • le strategie dell’attuale Governo in materia di società partecipate dalle amministrazioni regionali, provinciali e locali impongono una revisione dell’intera strategia regionale con l’obiettivo di una ancora maggiore incisività nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni;
  • il Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali, adottato ad agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa, ha inteso dare applicazione al mandato di cui al Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) che dava incarico al Commissario stesso di definire un piano che individuasse misure per la liquidazione o trasformazione delle società controllate dalle amministrazioni locali, per l’efficientamento della loro gestione, nonché per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi;
  • recentemente il Sottosegretario Delrio ha ribadito che il riordino delle partecipate rientra tra le priorità del Governo e il Programma del Commissario straordinario avrà seguito perseguendo l’obiettivo di ridurre le partecipate dalle attuali 8000 a 1000 e annunciando, altresì, l’intenzione di utilizzare il disegno di legge delega sulla Pubblica amministrazione, ora all’esame del Senato, e i conseguenti decreti attuativi per definire un quadro definitivo della materia;

rilevato che IMPEGNA la Giunta regionale del Piemonte

  • in coerenza con le indicazioni esposte in premessa e con la necessità di rivedere e potenziare l’intera strategia regionale in materia di partecipate, a circoscrivere il campo di azione delle società partecipate della Regione Piemonte entro i compiti istituzionali dell’Ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria 2008;
  • introdurre vincoli diretti sulle varie forme di partecipazioni;
  • promuovere l’efficienza e la trasparenza delle partecipate che rimarranno operative, incluso il ricorso diffuso ai costi standard e l’aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili in modo tale da sfruttare al meglio le economie di scala.