Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

Ordine del giorno n. 176 con oggetto: Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Domenico Ravetti (primo firmatario), Allemano, Appiano, Boeti, Gariglio

 Il Consiglio regionale del Piemonte, premesso che

  • le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) identificano quelle opere benefiche, presenti sul territorio regionale che, interpretando un’esigenza comune a tutte le società, svolgono un’attività solidale di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale. Le IPAB, infatti, hanno tradizionalmente perseguito nei secoli l’opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà;
  • sin dalla loro configurazione come istituzioni pubbliche ad opera della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (nota come Legge Crispi), le IPAB furono caratterizzate dall’intrecciarsi di una disciplina pubblicistica, determinata dalla supervisione pubblica in sede di vigilanza e tutela e dalla permanenza di elementi privatistici, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori e delle norme statutarie;
  • pur con l’assunzione diretta da parte dell’Ente pubblico della titolarità in campo socio-assistenziale in una generale visone di tutela dei diritti della persona, le IPAB hanno mantenuto nel tempo un proprio ruolo autonomo, qualificandosi come uno dei principali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, in supporto e affiancamento agli enti istituzionalmente preposti;
  • con la sentenza n. 396 del 1988 ed altre pronunce analoghe la Corte costituzionale ha riconosciuto la caratteristica privatistica delle IPAB pertanto cassando la legge Crispi nella parte in cui le assoggettava ad un regime pubblicistico e riconoscendo la possibilità per quelle organizzazioni espressive di autonomia privata di acquisire la personalità giuridica di diritto privato. In seguito a tale sentenza la Regione Piemonte ha emanato le leggi regionali 19 marzo 1991 nn. 10 e 11 che hanno consentito alle IPAB in possesso dei requisiti in esse indicati di assumere la personalità giuridica di diritto privato;
  • pertanto, in applicazione delle ll.rr. 10 e 11/91, alle Istituzioni Pubbliche si affiancano ora le Istituzioni, già IPAB, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e che, mantenendo gli originari scopi statutari, concorrono alla realizzazione della rete integrata dei servizi socio-assistenziali sul territorio secondo modalità di gestione di tipo privatistico;

considerato che

  • con l’approvazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del successivo Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) si è resa necessaria l’emanazione da parte delle Regioni italiane di una nuova disciplina in materia, in attuazione dei principi stabiliti dalla stessa normativa nazionale in ordine soprattutto all’inserimento delle IPAB nella programmazione regionale, nonché alla previsione di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona e in persone giuridiche di diritto privato e a forme di controllo di gestione;
  • in particolare l’articolo 10 della legge n. 328/2000 ha definito due obiettivi prioritari: da un lato salvaguardare la presenza delle IPAB nel settore dei servizi socio assistenziali, tenendo conto della mutata situazione di soggetti erogatori di prestazioni e riconoscendo ad esse, insieme ai soggetti del terzo settore, l’inserimento a pieno titolo nel sistema integrato dei servizi socio assistenziali, dall’altro addivenire ad una migliore definizione del ruolo delle IPAB, anche dal punto di vista organizzativo, attraverso la specificazione della loro natura giuridica;
  • il successivo Decreto legislativo 207/2001 ha disposto che le regioni, nella definizione delle modalità per l’inserimento delle IPAB nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ha stabilito alcuni parametri essenziali di riferimento:
  • 1) che sia previsto che le Istituzioni oggetto del riordino possano acquisire la natura di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o la personalità giuridica di diritto privato, in particolare laddove il patrimonio, il volume di attività e il reddito non consentano la trasformazione in ASP;
  • 2) che la trasformazione possa avvenire anche attraverso fusioni e accorpamenti volti a superare la polverizzazione delle piccole strutture, utilizzare economie di scala e migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale;
  • 3) che per le ASP siano definite forme di contabilità e di bilancio adeguate al profilo aziendale;
  • 4) che siano definiti i criteri per le modifiche statutarie delle IPAB che si trasformano in ASP;
  • 5) che siano individuati i principali compiti degli organi delle Aziende e dei criteri per la nomina del direttore, con le relative funzioni.
  • successivamente la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha assegnato alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza sociale

rilevato che successivamente la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha assegnato alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza sociale e, su tali basi, diverse regioni italiane hanno già provveduto ad aggiornare la propria normativa in materia di riordino delle IPAB. Basti citare, a titolo esemplificativo, l’Abruzzo con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP), successivamente modificata con la legge regionale 25 novembre 2013, n. 43;

precisato che in Piemonte l’ineludibilità di un riordino della disciplina relativa alle IPAB non ha ad oggi ancora trovato compiutezza dal punto di vista normativo essendo presente solamente un richiamo alla necessità di attuare tale riordino con specifica legge regionale nella legge quadro sul sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali (articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1);

ritenuto che a distanza di quindici anni dall’approvazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sia ormai indifferibile ed urgente avviare un percorso per la definizione di apposita legge della Regione Piemonte volta a trasformare tali Enti in soggetti giuridici più adatti alle nuove esigenze sociali e alle nuove dinamiche economiche;

IMPEGNA la Giunta regionale del Piemonte a predisporre in tempi rapidi uno specifico Disegno di legge che, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del successivo Decreto legislativo 207/2001, attui la trasformazione delle IPAB in soggetti giuridici adeguati alle attuali esigenze sociali e alle mutate dinamiche economiche definendo, in particolare, i criteri in base ai quali le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza possano assumere la natura, alternativamente, di Aziende pubbliche di servizi alla persona o di Enti privati.