Regolamentazione delle discipline bio-naturali e del loro esercizio da parte degli operatori del settore

Il Consiglio regionale del Piemonte, premesso che

  • le discipline bio-naturali, o discipline olistiche per la salute (DOS), sono un insieme di pratiche finalizzate a stimolare le risorse naturali dell’individuo per migliorare il benessere della persona e la qualità della vita. Tali discipline mirano infatti a favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute e stimolare e rinforzare in modo non invasivo le risorse vitali della persona;
  • l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l’esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull’equilibrio psico fisico della persona per il trattamento dei quali le discipline bio-naturali costituiscono un importante supporto;
  • le discipline bio-naturali non possono in alcun caso sostituire i trattamenti medici, psicologici o terapeutici, ma possono affiancare una terapia fisica e comportamentale riducendo i tempi di recupero dell’individuo o prevenendo eventuali ricadute;considerato che
  • in Italia e anche nella nostra regione sono sempre più diffuse le discipline bio-naturali dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psico-fisico ed emozionale della persona e sono in altrettanta, esponenziale crescita gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche trovando giovamento e miglioramento della qualità della vita;
  • per queste ragioni un’applicazione di queste discipline che trascuri la preparazione dell’operatore, la predisposizione di un idoneo ambiente dal punto di vista igienico sanitario e un’adeguata informazione agli utenti che vi si sottopongono può implicare rischi diretti e indiretti per la salute;

ritenuto che

  • sia pertanto indispensabile addivenire ad una compiuta definizione dal punto di vista normativo del concetto di discipline bio-naturali e del benessere, nonché per stabilire il percorso formativo necessario ad attestare la reale appartenenza dell’operatore a tali concetti valorizzando la qualità dell’esercizio a cui il pubblico intende rivolgersi;

constatato che

  • la giurisprudenza della Corte Costituzionale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato. Infatti la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
  • consapevole della necessità ed urgenza di normare tale materia, nell’ultimo decennio la Regione Piemonte ha tentato di intervenire con una propria legge regionale (18 settembre 2006 n. 32 “Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere”) che è stata fatta oggetto di impugnazione per violazione della potestà legislativa statale di cui all’articolo 117 della Costituzione e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 93/2008;
  • in seguito sono state depositate in Consiglio regionale alcune Proposte di legge che hanno cercato nuovamente di disciplinare la materia, ma, ad oggi, la Regione Piemonte non è dotata di alcuna legge vigente e applicabile sulle discipline bio-naturali;

rilevato che

  • permane quindi tuttora l’esigenza di colmare un vuoto normativo consentendo di creare un percorso di prevenzione della salute dei cittadini piemontesi e, ad adiuvandum, tutelando gli operatori stessi del settore delle discipline bio-naturali la cui attività potrebbe essere certificata, anche se non riconosciuta, attraverso la creazione di una norma legislativa di livello regionale cui fare riferimento per attingere a reali professionalità che forniscano un corretto esercizio di tali pratiche;
  • è altresì auspicabile che il legislatore nazionale intervenga nel proprio ambito di competenza normando in modo chiaro la materia a tutela sia dei cittadini e delle loro esigenze di salute che degli operatori delle discipline bio-naturali;

IMPEGNA la Giunta regionale del Piemonte

  • ad individuare un percorso atto a consentire una regolamentazione delle discipline bio-naturali e del benessere sul territorio regionale consentendo di stabilire parametri certi di qualità e certificazione dei servizi offerti ai cittadini, nonché per stabilire il percorso formativo degli operatori in modo da tutelarne la loro stessa professionalità;
  • a sollecitare in tal senso il Parlamento nazionale affinché siano attuati interventi legislativi mirati a regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali in tutti i suoi aspetti.