Riduzione dei costi della politica

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  “Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica”  di Davide GARIGLIO (1° firmatario)

 RELAZIONE

Il tema della riduzione dei costi della politica, tra gli argomenti al centro del dibattito pubblico a livello nazionale e a livello locale, è connesso sia all’imperativo morale e politico di contenere le spese legate ai compensi degli amministratori pubblici, sia all’esigenza di liberare risorse da utilizzare per sostenere un tessuto economico e sociale che, dal 2008 ad oggi, sta vivendo una fase di profonda sofferenza a causa della perdurante crisi economica e dei tagli ai Bilanci dello Stato e degli Enti locali.

In linea con l’obiettivo che si pone l’attuale Disegno di Legge di riforma costituzionale (Atto Senato n. 1429), la presente Proposta di Legge prevede innanzitutto la riduzione del trattamento economico dei Consiglieri regionali al fine di renderlo coerente con quello del Sindaco del Comune capoluogo di Regione. Peraltro, la rideterminazione del trattamento economico dei Consiglieri regionali si va ad aggiungere alla riduzione del 10% delle indennità e dei rimborsi già operata con la legge regionale 5 novembre 2014, n. 16.

Per tale scopo, la Proposta di legge interviene sulla riduzione dei costi legata ai seguenti ambiti:

  • indennità di carica dei Consiglieri regionali
  • indennità di funzione dei consiglieri regionali
  • rimborsi spese dei consiglieri regionali

All’interno della Proposta di Legge sono altresì presenti misure di contenimento dei costi della politica legati ai seguenti ulteriori ambiti:

  • spese di funzionamento dei gruppi consiliari
  • risorse destinate al personale addetto agli Uffici di Comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale
  • trattamento economico dei Portavoce dei Presidenti di Giunta e Consiglio regionale

Le disposizioni di cui alla presente Proposta di legge regionale comportano un risparmio annuo complessivo di 2.120.000 euro, cui ovviamente si deve aggiungere il risparmio generato dalla legge regionale 16 del 2014 votata ad inizio legislatura..

L’articolo 1 della presenta Proposta di legge prevede la riduzione dell’indennità di carica mensile dei Consiglieri regionali dagli attuali 5.940,00 euro a 5.600,00 euro, con un risparmio annuo totale pari a 208.080,00 euro.

 

Indennità di carica Importo al

1 Luglio 2014

Importo al
1 Luglio 2015
Proposta attuale Riduzione di legislatura Riduzione

attuale

Indennità di carica (per consigliere) € 6.600 € 5.940 € 5.600 –  € 1.000 – € 340,00

 

Risparmio annuo:

340,00 euro x 51 consiglieri x 12 mesi = 208.080 euro

Risparmio a legislatura:

208.080 euro x 5 anni = 1.040.400 euro

L’Articolo 2 prevede la riduzione dell’indennità di funzione dei Consiglieri regionali e dei membri della Giunta secondo lo schema seguente:

 

Indennità funzione Importo al
1 Luglio 2014
Importo al
1 Luglio 2015
Proposta attuale Riduzione di legislatura Riduzione attuale
Presidente Giunta

Presidente Consiglio regionale

€ 2.700 € 2.430 € 1.700 – € 1.000 – € 730
Assessore, Vice Presidente Giunta,

Vice Presidente Consiglio regionale

€ 2.000 € 1.800 € 1.250 – € 750 – € 550
Capogruppo € 1.600 € 1.440 € 1.000 – € 600 – € 440
Presidente di Commissione

Consigliere segretario

€ 1.200 € 1.080 € 750 – € 450 – € 330
Vice Presidente di Commissione € 800 € 720 € 500 – € 300 – € 220

 

L’attuale importo complessivo annuale delle indennità di carica è pari a 753.840,00 euro.

Con la presente Proposta di legge l’importo complessivo annuale delle indennità di carica risulta essere pari a 523.800,00 euro. Il risparmio annuo complessivo è pari a 230.040,00 euro.

Risparmio annuo:

753.840,00 euro – 523.800,00 euro = 230.040,00 euro

Risparmio a legislatura:

230.040,00 euro x 5 anni = 1.150.200,00 euro

 

Il successivo articolo 3 prevede la riduzione del rimborso spese di esercizio del mandato dei Consiglieri regionali dagli attuali 4.050,00 euro a 3.000,00 euro, con una risparmio annuo totale che ammonta a 642.600,00 euro.

 

Rimborso spese Importo al

1 Luglio 2014

Importo al
1 Luglio 2015
Proposta attuale Riduzione di legislatura Riduzione

attuale

Rimborso spese (per consigliere) € 4.500 € 4.050 € 3.000 –  € 1.500 – € 1.050

 

Risparmio annuo:

1050,00 euro x 51 consiglieri x 12 mesi = 642.600,00 euro

Risparmio a legislatura:

642.600,00 euro x 5 anni = 3.213.000,00 euro

I risparmi complessivi derivanti dagli interventi dei primi tre articoli della Proposta di legge inerenti il trattamento economico dei consiglieri regionali comportano pertanto un risparmio complessivo annuo di 1.080.720 euro, e un risparmio di legislatura di 5.403.600 euro.

L’articolo 4 limita i costi derivanti dalle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari relativamente ai beni e servizi a richiesta. Si propone di ridurre l’importo annuo massimo destinato a tali spese dagli attuali 7500,00 euro a Consigliere a 2500,00 euro, per ogni membro del Gruppo consiliare. La proposta porta ad un risparmio annuo di 255.000,00 euro.

 

Spese di funzionamento per beni e servizi a richiesta Importo
al 1 Luglio 2015
Proposta attuale Riduzione
Risorse per consigliere € 7.500 € 2.500 – € 5.000,00

 

Risparmio annuo:

5.000,00 euro x 51 consiglieri = 255.000 euro

Risparmio a legislatura:

255.000 euro x 5 anni = 1.275.000,00 euro

Con l’articolo 5 della Proposta di Legge si modifica la normativa regionale relativa all’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali, equiparando la modalità di corresponsione a quella prevista per i sindaci, che non è soggetta ad alcuna trattenuta (articolo 82, comma 8, lettera f, del testo unico degli enti locali – D.L. 267/2000).

L’articolo 6 della Proposta di legge introduce un limite, attualmente non presente, alle risorse finanziare destinate al personale degli Uffici di Comunicazione del Consiglio regionale e della Giunta, stabilendo l’importo massimo rispettivamente di 600.000 euro e di 2.500.000 euro.

Rispetto agli importi attuali, la norma comporta un risparmio complessivo annuale pari a 784.430 euro e un risparmio di legislatura pari a 3.922.150 euro.

Il successivo articolo 7 stabilisce un limite predefinito all’importo destinato alla retribuzione dei Portavoce del Presidente dl Consiglio e della Giunta regionale, individuato per ognuno in euro 100.000.

L’articolo 8 modifica l’attuale normativa che prevede la parametrizzazione del compenso del “Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” alla indennità percepita dai Consiglieri regionali, stabilendo invece un importo predefinito pari a 2000 euro mensili.

I risparmi derivanti dai provvedimenti contenuti nella presente Proposta di Legge in base all’articolo 9 vengano destinati a finanziare politiche inerenti la coesione sociale, il servizio civile, il terzo settore e le politiche per la famiglia.

La norma transitoria contenuta all’articolo 10 stabilisce, per l’attuale legislatura regionale, che gli importi attuali individuati annualmente con atti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale per le spese del personale dei propri Uffici di Comunicazione del Consiglio e della Giunta regionale non possono superare rispettivamente gli importi di 751.736,00 euro (Ufficio di Comunicazione del Consiglio regionale) e di 3.132.694,00 euro (Uffici di Comunicazione della Giunta regionale).

Così come previsto dall’articolo 11, la Proposta di legge entra in vigore a partire dal 1 Gennaio 2016, ad eccezione delle norme relative ai costi del personale, che entrano in vigore a partire dalla XI legislatura, per garantire i rapporti di lavoro già contrattualizzati.

In sintesi, l’approvazione della presente Proposta di Legge comporterà, a regime, i seguenti risparmi:

Intervento Risparmio annuale Risparmio a legislatura
 

Trattamento economico Consiglieri regionali (Artt. 1, 2 e 3)

 

€ 1.080.720 € 5.403.600
 

Spese di funzionamento Gruppi consiliari (Art. 4)

 

€ 255.000 € 1.275.000
 

Risorse per il personale degli Uffici di Comunicazione di Giunta e Consiglio regionale (Art. 6)

 

€ 784.430 € 3.922.150
TOTALI

 

€ 2.120.150 € 10.600.750

 

Si precisa che i risparmi derivanti dall’articolo 6 entreranno a regime solo con l’inizio della nuova legislatura. Inoltre, da questi risparmi vanno sottratti i mancati introiti derivanti dalla soppressione della trattenuta del cinque per cento prevista dall’articolo 5 della presente Proposta di Legge.

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica”

 Art.1

(Modifica all’articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10)

  1. Il comma 1 dell’articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è sostituito dal seguente:

“1. L’indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.600,00 euro lordi mensili.”.

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 1.2 della l.r. 10/1972)

  1. Il comma 1 dell’articolo 1.2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:

“1. Oltre all’indennità di carica di cui all’articolo 1.1, l’indennità di funzione mensile lorda spettante:

  1. a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;
  2. b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1250,00 euro;
  3. c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;
  4. d) ai consiglieri segretari dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all’articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 750,00 euro;
  5. e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all’articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità, è determinata in 500,00 euro.”.

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 1.3 della l.r. 10/1972)

  1. Il comma 1 dell’articolo 1.3 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:

“1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.000,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che hanno in dotazione una autovettura con assegnazione in via esclusiva.”.

 

Art. 4

(Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12)

  1. L’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Competenze dell’Ufficio di Presidenza)

  1. L’Ufficio di Presidenza, con apposita deliberazione:
  2. provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell’ambito degli uffici del Consiglio regionale;
  3. individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all’attività istituzionale.
  4. L’Ufficio di Presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l’esplicazione delle funzioni istituzionali, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall’amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 2.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.”.

 

Art. 5

(Modifiche in materia di indennità di fine mandato)

  1. L’articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Ammontare dell’indennità di fine mandato) è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Ammontare dell’indennità di fine mandato)

  1. L’ammontare dell’indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell’ultima mensilità dell’indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.
  2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.”

 

  1. L’articolo 1.4 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Trattenuta sull’indennità di carica) è abrogato.

 

Art. 6

(Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39)

  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato), è inserito il seguente:

“3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l’importo complessivo di 2.500.000 euro; quelle necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l’importo complessivo di 600.000,00 euro.”.

 

Art. 7

(Modifica alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25)

  1. Il comma 4 dell’articolo 12 (Portavoce) della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) è sostituito dal seguente:

“4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato è rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell’organo politico. L’importo complessivo del trattamento economico lordo annuo e degli oneri a carico dell’amministrazione non può superare il limite di euro 100.000”.

 

Art. 8

(Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28)

  1. L’articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) è sostituito dal seguente:

Art. 3 (Trattamento economico)

  1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri limite definiti dall’Ufficio di Presidenza.
  2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all’esercizio delle sue funzioni.”.

 

Art. 9

(Destinazione dei risparmi)

  1. I risparmi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono destinati a finanziare politiche inerenti la coesione sociale, il servizio civile, il terzo settore e le politiche per la famiglia.

 

Art. 10

(Norma transitoria)

  1. Dall’entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 39/1998 non possono eccedere l’importo complessivo annuo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1 Gennaio 2016, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 entrano in vigore a decorrere dalla XI legislatura.