Tirocini a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria

Interrogazione di Domenico Ravetti: “Integrazione della Delibera n. 42-7397 del 2014 contenente la disciplina in deroga in materia di tirocini a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria

 Premesso che

  • la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” prevede l’istituto del tirocinio (formativo e di orientamento, di inserimento/reinserimento e estivo) quale strumento, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 34/2008 è stata approvata la D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013 che disciplina la materia dei tirocini. Il punto 5, lettera c) dell’Allegato a tale Delibera prevede specifiche disposizioni in ordine alla durata massima per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria;

considerato che

  • i tirocini rivolti a tali particolari categorie di soggetti sono percorsi che perseguono soprattutto finalità terapeutiche, riabilitative e di inclusione sociale al fine di offrire la possibilità di costruire, mantenere ed eventualmente aumentare un bagaglio di conoscenze ed esperienze che possano condurre al termine di questi stessi percorsi ad un inserimento socio- lavorativo;
  • nella realizzazione dei percorsi rivolti a tali soggetti è opportuno consentire una maggiore ripetibilità, anche presso lo stesso soggetto ospitante, al fine di garantire continuità al progetto riabilitativo, terapeutico e di inclusione sociale in cui è inserito il tirocinante;
  • la previsione, pertanto, di deroghe specifiche alla disciplina generale dei tirocini come dettata dalla citata D.G.R. n. 74-5911 è già stata avviata con la successiva D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014, che ha infatti previsto deroghe in ordine alla durata e ripetibilità del tirocinio e alla corresponsione e ammontare dell’indennità di partecipazione per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria;

rilevato che

  • gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali hanno a più riprese segnalato notevoli difficoltà nel procedere, in attuazione della D.G.R. n. 42-7397 del 2014, con la definizione di percorsi che permettano d’inserire persone fragili in carico ai servizi ed hanno sollecitato l’emanazione da parte della Regione di un provvedimento ulteriore che integri quanto disposto con la Delibera da ultimo citata con particolare riferimento ai destinatari dei percorsi in essa individuati;
  • allo scopo di integrare opportunamente i contenuti di cui alla D.G.R. n. 42-7397 è stato peraltro istituito un Tavolo di lavoro, che coinvolge gli Enti gestori e la Regione, da cui sono emerse proposte concrete per consentire l’attivazione di percorsi di tirocinio rivolti a tali categorie di persone particolarmente svantaggiate;

sottolineato che sono pervenute agli Enti gestori numerose sollecitazioni da parte delle Amministrazioni comunali a fornire risposte ed interventi di sostegno più incisivi per l’attivazione di percorsi di sostegno ed inclusione sociale;

INTERROGA l’Assessore competente per sapere in quali tempi e modalità preveda l’approvazione di un provvedimento regionale di integrazione della D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014 che recepisca le proposte avanzate dagli Enti gestori e consenta loro di essere pienamente operativi.