Rispetto della segretezza del parto

Ordine del giorno di Enrica Baricco (prima firmataria), Accossato, Boeti, Appiano, Caputo, Conticelli, Ferrentino, Ottria, Ravetti

Premesso che

  • in base all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le gestanti che, per qualsiasi motivo, ritengono di non essere in grado di fornire ai loro nati le indispensabili cure educative e formative, hanno il diritto di partorire senza obbligo di provvedere al loro riconoscimento e quindi di non essere nominate nell’atto di nascita;
  • il parto è assicurato gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite a tutte le donne e ai loro nati;
  • dal 1950 al 2013 sono nati in Italia oltre 90.000 bambini non riconosciuti e che ogni anno nascono 400 bambini non riconosciuti;
  • in base alle leggi vigenti l’identità delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati possono essere divulgati solamente dopo 100 anni dal parto ed esclusivamente a coloro ai quali l’Autorità giudiziaria abbia riconosciuto la fondatezza del loro interesse alla relativa conoscenza;
  • appena nati, i bambini non riconosciuti vengono segnalati ai Tribunali per i minorenni che provvedono alla loro adozione;

considerato che

  • in base all’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, la Regione Piemonte – ben consapevole delle esigenze e dei diritti delle gestanti, madri in gravi difficoltà e dei loro nati – ha stabilito l’accesso alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza,  alle prestazioni necessarie e ai supporti perché possano assumere, in maniera consapevole e libera da condizionamenti sociali e/o familiari, le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati;
  • con successiva Delibera n. 22-4914 del 18 dicembre 2006, la Giunta regionale, oltre ad aver individuato i quattro Enti gestori degli interventi assistenziali cui attribuire le funzioni di cui sopra, ha  definito i criteri, le procedure e le modalità di esercizio di queste funzioni, precisando anche che destinatarie degli interventi sono “le gestanti comunque presenti sul territorio regionale, che nel periodo della gestazione e nei due mesi successivi al parto, qualora sia stata presentata richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell’art. 11 della legge n. 184/1983 e s.m.i, necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto”;

rilevato che

  • ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), è possibile, per chi ne abbia interesse, accedere alla documentazione sanitaria della partoriente, «osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile»;
  • la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della vigente normativa in materia di adozione nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice di interpellare la donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del proprio nato,  ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione;

 constatato che

  • il Parlamento è chiamato ora ad approvare un apposito provvedimento legislativo che «assicuri la massima riservatezza» alla donna che ha chiesto ed ottenuto di non essere nominata e che consenta ad un Giudice di interpellarla «ai fini di una eventuale revoca di tal dichiarazione»;

 considerato altresì che

  • nel settimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, pubblicato a cura del gruppo di lavoro costituito da 87 organizzazioni del privato sociale e coordinato da Save the Children Italia, è stata sollecitata al Parlamento “l’approvazione di una legge che, in ottemperanza con quanto sancito dalla Corte Costituzionale, consenta alla donna che ha partorito nell’anonimato di poter revocare, in qualsiasi momento, il proprio diritto alla segretezza della sua identità, consentendo così al proprio nato, a suo tempo non riconosciuto, adottato e ormai adulto, di poter accedere secondo l’iter già previsto dall’art. 28 della Legge n. 184/1983 e s.m.i. all’identità della madre biologica e quindi decidere se attivare o meno con lei un contatto”;
  • è stata promossa una petizione al Parlamento da Fondazione promozione sociale Onlus, Associazione promozione sociale, redazione della rivista Prospettive Assisten­ziali e Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, per difendere il segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti;

IMPEGNA la Giunta regionale del Piemonte 

  • a portare all’attenzione del Parlamento e del Governo, in sede di conferenza Stato-Regioni, l’esigenza di conservare l’attuale impianto delle leggi relative al segreto del parto, in quanto i vigenti principi fondanti sono gli unici che garantiscono le occorrenti prestazioni sanitarie prima, durante e dopo il parto alle donne che non provvedono al riconos­cimento chiedendo che sia rispettata la volontà della donna di non essere nominata.