Modifiche alla normativa regionale in tema di unioni di Comuni

Interpellanza di Daniele Valle sulle modifiche alla normativa regionale in tema di unioni di Comuni 

Premesso che 

  • con l’approvazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (nota come “Legge Maccanti”) la Regione ha inteso attuare un intervento di adeguamento legislativo conseguente all’entrata in vigore di una pluralità di norme statali ed in particolare del D.L. 31 maggio 2011, n. 78 che stabilisce, per i Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane superiori ai 1000 e fino ai 3000 abitanti, e superiori ai 1000 e fino ai 5000 abitanti per gli altri comuni, l’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali (come definite dall’ articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42) nelle forme dell’unione o della convenzione, nonché del DL 13 agosto 2011, n. 138 che ha, inoltre, previsto l’obbligo di gestione associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici per i Comuni fino ai 1000 abitanti;
  • la legge Maccanti, come successivamente integrata dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), pertanto nell’intenzione del legislatore doveva avere l’obiettivo di sostenere concretamente le Amministrazioni piemontesi nel percorso di scelta dello strumento da utilizzare per la gestione associata delle funzioni fondamentali;
  • tali funzioni fondamentali, enunciate in primis dall’articolo 117 della Costituzione, sono state ridefinite dall’articolo 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, n. 95: organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, organizzazione dei servizi pubblici compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato, pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e relativi tributi, gestione dei servizi sociali, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, polizia municipale e polizia amministrativa locale, tenuta dei registri di stato civile, di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché elettorali e statistici. Ad eccezione della tenuta dei registri di stato civile, di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché elettorali e statistici, tutte le altre funzioni fondamentali sono da gestire obbligatoriamente in forma associata;

considerato che 

  • l’articolo 7 della l.r. n. 11/2012 che definisce i requisiti di aggregazione prevede come unico criterio stringente il rispetto dei limiti demografici minimi, suddivisi per aree geografiche (montagna, collina e pianura). L’altro requisito, ossia l’appartenenza alla medesima area territoriale omogenea, risulta essere troppo generico e foriero di dubbi interpretativi, considerata anche la possibilità, concessa dallo stesso articolo 7, di concedere deroghe nell’ambito del procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, cioè delle proposte aggregative avanzate dai Comuni stessi;

rilevato che 

  • stante l’attuale assetto normativo permane, pertanto, il rischio concreto di aggregazioni disomogenee sul territorio regionale e di una configurazione complessiva “a macchia di leopardo” con Comuni che restano al di fuori di unioni di cui dovrebbero razionalmente fare parte, sia pure in previsione di un possibile intervento sostitutivo da parte della Regione, come stabilito dal comma 6 dell’articolo 8 della legge Maccanti;
  • occorre procedere con urgenza ad una revisione della Legge Maccanti, stante anche la considerazione per cui il Piemonte, con la Lombardia e il Lazio, è tra le regioni d’Italia più arretrare quanto a sviluppo del sistema delle unioni dei Comuni;
  • la stessa riforma Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56) da ultimo completa il percorso di governance dell’esercizio delle funzioni comunali integrando le disposizioni in materia di unione di Comuni;

INTERPELLA l’Assessore regionale competente per sapere 

  • se non ritenga indispensabile ed urgente proporre, previo confronto con la commissione consiliare competente, le opportune modifiche normative alla legge regionale n. 11/2012, come successivamente integrata dalla legge regionale n. 3/2014.