Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

L’interrogazione di Antonio Ferrentino sui contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati in base alla Legge n. 13/89

 Premesso che

  • con l’approvazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. I contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono a fondo perduto e vengono concessi ai privati cittadini, residenti in Piemonte. Le opere da eseguire devono eliminare ostacoli alla mobilità del disabile e non comprendono le ristrutturazioni edilizie e la costruzione ex novo di ambienti;
  • i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi regionali sono stati da ultimo stabiliti con la Delibera di Giunta regionale n. 25−10730 del febbraio 2009. Il contributo, in conto capitale, è erogato ai Comuni sulla base della graduatoria predisposta dalla Regione. La domanda di contributo deve essere presentata al Comune di residenza e ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento che, verificata l’ammissibilità delle domande, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno il proprio fabbisogno al Settore regionale Attuazione degli Interventi di Edilizia sociale;

considerato che il fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/89 è stato alimentato regolarmente con risorse statali solo nel primo triennio, dopodiché le risorse sono state erogate saltuariamente e, a partire dal 2005, le istanze presentate dai cittadini piemontesi sono state finanziate interamente con risorse regionali;

rilevato che nel 2012, 2013 e 2014 non è stata attivata la procedura per la formulazione della graduatoria regionale in applicazione della Legge n. 13/89. Ad oggi, infatti, le domande riguardanti le invalidità parziali non vengono finanziate e entrano in graduatoria, finanziabile solo in caso di aggravamento (raggiungendo quindi il grado del 100 per cento). Il capitolo di bilancio riguardante la Legge n. 13/89 (n. 236364, ora riferito all’UPB A15 012 Coesione sociale – Programmazione ed attuazione interventi edilizia sociale) nel programma operativo del bilancio 2012 non era già più finanziato. Le uniche domande soddisfatte sono state sono quelle relative alle richieste fatte nel 2010 e pagate con fondi residuali;

sottolineato che 

  • riguardo alla questione del venir meno dei contributi a partire dal 2012, l’Assessore regionale alle politiche sociali il 28 ottobre 2014 aveva dichiarato in aula consiliare che la Regione si sarebbe impegnata entro la fine del 2014 “a fare tutta la valutazione necessaria per fare in modo che i fabbisogni legati a queste annualità siano soddisfatti”;
  • pertanto è opportuno sia chiarire in quali tempi e modalità verranno finanziate le domande pregresse, sia approfondire le possibilità future di finanziamento della Legge n. 13/89;

INTERROGA l’Assessore competente per sapere se nel Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 verranno individuate risorse da destinare specificamente ai contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati in base alla Legge n. 13/89.