Politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate

Premesso che il 31 ottobre 2017 viene approvata la Legge Regionale n.16, all’interno della quale è inserito l’Art. 104 (Appalti e Concessioni Riservate) all’interno del Capo IV, (Politiche Sociali e del Lavoro);

rilevato che Il comma 3 del citato Art. 104 prevede che “La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed espletate le procedure di consultazione con gli enti locali, l’imprenditoria e il terzo settore, definisce le linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate, destinate sia ai soggetti di cui al comma 1, sia agli enti locali e agli operatori economici del territorio regionale e affida all’Osservatorio regionale della cooperazione di cui all’ articolo 11 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) la funzione di monitorare annualmente l’applicazione del presente articolo.

INTERROGA il Presidente della Giunta l’Assessore/a per sapere quale sia lo stato di avanzamento delle suddette linee guida visto l’approssimarsi del termine di 180 giorni concesso dalla legge approvata.