Incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali e altre attività svolte dalla medesima impresa

Interrogazione di Angela Motta sulla violazione delle disposizioni in merito all’incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali e altre attività svolte dalla medesima impresa 

Premesso che

  • in base al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”) nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l’attività funebre è d’obbligo la separazione societaria;
  • tale obbligo è peraltro ribadito all’articolo 3 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre), comma 9 del Regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R che, infatti, recita: “Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l’attività funebre è d’obbligo la separazione societaria, prevista dall’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento”;

considerato che

  •  nonostante quindi la normativa vigente in materia non lasci adito a dubbi interpretativi, sussistono nella nostra regioni casi di imprese che non rispettano tale incompatibilità svolgendo allo stesso tempo sia servizi pubblici cimiteriali che attività funebre e anche ulteriori servizi nell’ambito delle Aziende sanitarie piemontesi;
  • di particolare rilievo a tale riguardo è il caso di una Cooperativa sociale che risulta occuparsi sia di organizzare cerimonie funebri per conto dell’Azienda del Comune di Torino che gestisce i cimiteri, sia della gestione delle camere mortuarie nell’area interaziendale comprendente l’ASL TO3, l’ASL TO1 e l’Ospedale San Luigi di Orbassano avendo vinto una gara indetta dall’ex Federazione sanitaria e proseguita dall’area interaziendale, sia, ancora, di servizi di pulizie, sanificazione e igiene per le ASL TO2 e TO4;

constatato che

  • la violazione delle norme regionali e nazionali è, peraltro, alla base di una diffida, inviata al Comune di Torino da parte dell’associazione che raggruppa le imprese di onoranze funebri, che lamenta l’attività di concorrenza sleale svolta dal Comune stesso;

rilevato che

  • l’incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali e altre attività, quali quella di onoranze funebri, è stata ribadita anche in numerosi pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che hanno sottolineato come la commistione di tali attività violi la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);

INTERROGA l’Assessore competente per sapere 

  • quale sia l’orientamento della Regione in merito alla violazione delle norme regionali e nazionali ad opera della Cooperativa sociale di cui in premessa e di eventuali, altre imprese analoghe operanti sul territorio regionale.