{"id":588,"date":"2015-03-27T11:59:02","date_gmt":"2015-03-27T10:59:02","guid":{"rendered":"\/web\/?p=588"},"modified":"2015-03-27T11:59:02","modified_gmt":"2015-03-27T10:59:02","slug":"realizzazione-del-servizio-civile-nella-regione-piemonte","status":"publish","type":"post","link":"\/web\/2015\/03\/27\/realizzazione-del-servizio-civile-nella-regione-piemonte\/","title":{"rendered":"Realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte"},"content":{"rendered":"<p><strong>Norme per la realizzazione del servizio civile in Piemonte<\/strong><\/p>\n<p>Art. 1 (Principi e finalit\u00e0)<\/p>\n<ol>\n<li>La presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4 comma 2, 11, 52 e 117 della Costituzione e dall\u2019articolo 4 dello Statuto, in attuazione della legislazione statale vigente ed in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione europea, detta norme:<\/li>\n<li>a) per la realizzazione del<strong> servizio civile nazionale nella Regione Piemonte;<\/strong><\/li>\n<li>b) per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale finalizzati alla sperimentazione ed alla promozione di<strong> forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 2 (Oggetto)<\/p>\n<ol>\n<li>La Regione, anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell\u2019articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), programma e organizza il servizio civile, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale e con il coinvolgimento dei soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile, perseguendo l&#8217;universalit\u00e0 e le pari opportunit\u00e0 di accesso, la riduzione delle disuguaglianze territoriali, la qualit\u00e0 dei progetti di servizio civile.<\/li>\n<li>La Regione, attraverso la presente legge, provvede a:<\/li>\n<li>a)<strong> valorizzare, sostenere e promuovere il servizio civile<\/strong> quale espressione della difesa non armata della Patria, attraverso attivit\u00e0 di impegno sociale e di solidariet\u00e0 volte alla prevenzione o al superamento di situazioni di degrado, conflitto o disuguaglianza sociale, culturale e ambientale e di ogni forma di discriminazione, nonch\u00e9 alla promozione dell&#8217;educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalit\u00e0;<\/li>\n<li>b) <strong>concorrere alla formazione dei corpi civili di pace nazionali<\/strong> di cui all\u2019articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) mediante azioni formative rivolte ai giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;<\/li>\n<li>c)<strong> contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;<\/strong><\/li>\n<li>d) promuovere il <strong>senso di appartenenza dei giovani<\/strong> alla comunit\u00e0 regionale, nazionale ed europea;<\/li>\n<li>e)<strong> valorizzare forme di cittadinanza attiva dei giovani<\/strong> per il perseguimento e la promozione di una cultura della pace e della nonviolenza;<\/li>\n<li>f) <strong>sostenere e valorizzare la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili<\/strong> ad opera di soggetti pubblici e privati;<\/li>\n<li>g) creare un sistema regionale di servizio civile a cui concorrano le attivit\u00e0 del servizio civile nazionale e quelle dei progetti di servizio civile regionale, aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali e delle loro rappresentanze, degli altri enti pubblici e delle istituzioni private, del terzo settore, dei coordinamenti e delle associazioni regionali degli enti di servizio civile, del mondo del lavoro e della formazione, della scuola e dell\u2019universit\u00e0;<\/li>\n<li>h) sostenere il sistema regionale di servizio civile quale specifica risorsa e valore aggiunto della comunit\u00e0 regionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 3 (Funzioni della Regione)<\/p>\n<ol>\n<li>La Regione esercita nell&#8217;ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale nonch\u00e9 dalle relative disposizioni di attuazione emanate, di concerto, dall&#8217;Ufficio nazionale per il servizio civile e, per quanto di competenza, dalla Regione.<\/li>\n<li>La Regione esercita, altres\u00ec, tutte le funzioni connesse alla predisposizione, alla valutazione, all&#8217;attuazione e alla verifica dei progetti di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), ed all&#8217;articolo 8, secondo modalit\u00e0 e criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.<\/li>\n<li>Al fine di provvedere allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente:<\/li>\n<li>a) alla tenuta ed all&#8217;aggiornamento dell&#8217;albo degli enti di servizio civile di cui all&#8217;articolo 5;<\/li>\n<li>b) all&#8217;esame ed all&#8217;approvazione dei progetti di servizio civile nazionale nonch\u00e9 di quelli di servizio civile regionale;<\/li>\n<li>c) al monitoraggio ed alla verifica dell&#8217;attuazione dei progetti di servizio civile nazionale e regionale;<\/li>\n<li>d) all&#8217;esecuzione delle attivit\u00e0 di promozione ed informazione sul servizio civile;<\/li>\n<li>e) alla realizzazione delle attivit\u00e0 formative in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;<\/li>\n<li>f) alla gestione dei rapporti con l&#8217;Ufficio nazionale per il Servizio civile, con le altre regioni e province in materia di servizio civile e con tutti i soggetti regionali e nazionali a vario titolo operanti in materia;<\/li>\n<li>g) ad ogni altra funzione in materia espressamente prevista dalla normativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 4 (Monitoraggio e verifica dei progetti )<\/p>\n<ol>\n<li>La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, pu\u00f2 altres\u00ec stabilire modalit\u00e0 e criteri, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, per il monitoraggio e la verifica dei progetti di servizio civile, volti a promuovere l&#8217;aspetto qualitativo dei progetti, anche ai fini della programmazione annuale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 5 (Albo regionale)<\/p>\n<ol>\n<li>La Giunta regionale con apposito provvedimento istituisce l&#8217;albo regionale degli enti di servizio civile.<\/li>\n<li>Sono accreditati all&#8217;albo gli enti e le organizzazioni a rilevanza regionale aventi sede legale in Piemonte nonch\u00e9 le sedi di attuazione di progetto ubicate sul territorio regionale appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati agli albi di altre regioni o province autonome.<\/li>\n<li>\u00c8 istituita una sezione anagrafica alla quale possono iscriversi le sedi di attuazione di progetto ubicate sul territorio regionale appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati all&#8217;albo nazionale, i coordinamenti regionali e le associazioni che garantiscono forme di collegamento tra gli enti di servizio civile.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 6 (Programma annuale)<\/p>\n<ol>\n<li>La Giunta regionale con propria deliberazione approva il programma annuale delle attivit\u00e0 di servizio civile.<\/li>\n<li>Il programma annuale, in conformit\u00e0 con gli indirizzi stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione e nei piani e programmi di indirizzo generali e settoriali, tenuto conto dei progetti nazionali di servizio civile attivi nel territorio regionale, stabilisce:<\/li>\n<li>a) i criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile in attuazione delle previsioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 1;<\/li>\n<li>b) i criteri, le modalit\u00e0 e le aree di intervento per i progetti di servizio civile regionale;<\/li>\n<li>c) la programmazione dell&#8217;utilizzo delle risorse destinate al sistema regionale in relazione agli stanziamenti di bilancio;<\/li>\n<li>d) la programmazione degli interventi formativi per i formatori, per gli operatori locali di progetto e per le altre figure professionali del servizio civile;<\/li>\n<li>e) la programmazione delle azioni informative, di studio e promozionali;<\/li>\n<li>f) la programmazione delle forme di valorizzazione e di sostegno del sistema regionale di servizio civile;<\/li>\n<li>g) la determinazione delle risorse finanziarie per l&#8217;attivazione di progetti di servizio civile nazionale che non trovino copertura finanziaria nei fondi statali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 7 (Valorizzazione dell\u2019attivit\u00e0 di servizio civile)<\/p>\n<ol>\n<li>La Regione promuove forme di collaborazione e intese con le universit\u00e0 piemontesi e con gli istituti di istruzione superiore di ogni ordine e grado per favorire il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione di competenze acquisite dai giovani, nel corso del servizio civile e nel corso dei progetti di cui all&#8217;articolo 8, e dalle figure professionali del servizio civile; promuove, altres\u00ec, forme di collaborazione e intese con le associazioni imprenditoriali e di categoria del mondo del lavoro, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza scopo di lucro per favorire percorsi di orientamento al lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile.<\/li>\n<li>La Regione riconosce il periodo di servizio civile effettivamente prestato, anche nei progetti di cui all&#8217;articolo 8, nei pubblici concorsi banditi dalla Regione.<\/li>\n<li>La Regione promuove la valorizzazione della prestazione del servizio civile nell&#8217;ambito del sistema premiale della carta giovani regionale Pyou Card.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 8 (Progetti di servizio civile regionale)<\/p>\n<ol>\n<li>La Giunta regionale attiva progetti di servizio civile regionale, finanziati con i fondi di cui all&#8217;articolo 11.<\/li>\n<li>I progetti di cui al comma 1 possono essere rivolti anche a giovani con requisiti differenti da quelli previsti dalla legge 64\/2001 e dal decreto legislativo 77\/2002;<\/li>\n<li>Entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua i requisiti di accesso dei volontari per lo svolgimento dei progetti.<\/li>\n<li>I soggetti destinatari, le attivit\u00e0 progettuali, le modalit\u00e0 di svolgimento e la durata dei progetti nonch\u00e8 i criteri di presentazione, valutazione, selezione e monitoraggio degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma annuale di cui all&#8217;articolo 6.<\/li>\n<li>Gli enti accreditati all&#8217;albo regionale di cui all&#8217;articolo 5, commi 2 e 3, possono presentare progetti di servizio civile regionale.<\/li>\n<li>Il compenso mensile per i giovani avviati ai progetti non pu\u00f2 superare il compenso stabilito per il servizio civile nazionale.<\/li>\n<li>L&#8217;attivit\u00e0 svolta nell&#8217;ambito dei progetti non determina in alcun caso l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, n\u00e9 con l&#8217;ente presso il quale si svolge il servizio civile n\u00e9 con la Regione.<\/li>\n<li>La Regione garantisce ai giovani impiegati in un progetto la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilit\u00e0 civile nonch\u00e9 l&#8217;assistenza sanitaria nelle forme assicurate dal servizio sanitario nazionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 9 (Informazione e promozione)<\/p>\n<ol>\n<li>La struttura regionale competente, di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, nell&#8217;ambito di quanto stabilito nel programma annuale di cui all&#8217;articolo 6, attiva campagne informative e promozionali, contribuisce alle campagne informative e promozionali di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, promuove l&#8217;informazione attraverso la carta giovani regionale Pyou Card e i servizi di Informagiovani.<\/li>\n<li>La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale momento di incontro per tutti soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 10 (Clausola valutativa)<\/p>\n<ol>\n<li>La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalit\u00e0 di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione, promozione e sostegno del servizio civile, di creazione di un sistema di servizio civile regionale in un\u2019ottica di pari opportunit\u00e0 di accesso, qualit\u00e0 dei progetti e di universalit\u00e0.<\/li>\n<li>Per le finalit\u00e0 di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall\u2019entrata in vigore della legge e successivamente con periodicit\u00e0 annuale, almeno quattro mesi prima dell\u2019adozione del Programma annuale delle attivit\u00e0 di servizio civile, presenta al Consiglio una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:<\/li>\n<li>a) le modalit\u00e0 organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all\u2019articolo 3 e per la tenuta e l\u2019aggiornamento dell\u2019albo degli enti di servizio civile di cui all&#8217;articolo 5;<\/li>\n<li>b) una sintesi relativa ai progetti di servizio civile con le procedure di esame e di approvazione dei progetti di servizio civile nazionale e di quelli di servizio civile regionale;<\/li>\n<li>c) un quadro dei dati relativi all&#8217;albo degli enti di servizio civile e all&#8217;avviamento dei giovani al servizio civile, nonch\u00e9 ai compensi e alle iniziative formative dei giovani avviati;<\/li>\n<li>d) l\u2019entit\u00e0 e l\u2019utilizzo dei fondi di cui all\u2019articolo 11 con l\u2019indicazione commentata degli eventuali costi aggiuntivi prodotti dall\u2019attuazione pluriennale della legge;<\/li>\n<li>e) le iniziative realizzate per la promozione e l\u2019informazione del servizio civile, comprese quelle previste dall\u2019articolo 9;<\/li>\n<li>f) le modalit\u00e0 e risultati di gestione dei rapporti e della collaborazione con l\u2019Ufficio nazionale per il servizio civile e con i soggetti nazionali e regionali che operano nel sistema;<\/li>\n<li>g) le modalit\u00e0 del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti di servizio civile nazionale e regionale e le eventuali criticit\u00e0 incontrate;<\/li>\n<li>h) le attivit\u00e0 formative realizzate in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;<\/li>\n<li>i) una descrizione dello stato di attuazione e dei risultati di tutte le politiche regionali in materia di servizio civile.<\/li>\n<li>Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, \u00a0 sulla cui base la Giunta regionale predispone o modifica i successivi programmi annuali delle attivit\u00e0 di servizio civile di cui all\u2019articolo 6.<\/li>\n<li>Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l&#8217;esame.<\/li>\n<li>I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all&#8217;espletamento delle attivit\u00e0 di valutazione. Tali attivit\u00e0 sono finanziate con le risorse di cui all&#8217;articolo 11.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 11 (Norma finanziaria)<\/p>\n<ol>\n<li>Nello stato di previsione dell\u2019entrata del bilancio regionale nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 previsionale di base (UPB) A11 02 (Risorse finanziarie e patrimonio Ragioneria) \u00e8 istituita per memoria l\u2019entrata \u201cAssegnazione fondi per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale\u201d.<\/li>\n<li>In fase di prima attuazione della sperimentazione volta a realizzare i progetti di servizio civile regionale di cui all\u2019articolo 8 e ad attivare i progetti di servizio civile nazionale di cui all\u2019articolo 6, comma 2, lettera g), agli oneri stimati, per l\u2019esercizio finanziario 2015, in 200 mila euro, in termini di competenza e di cassa, ricompresi nell\u2019ambito dell\u2019UPB A15 121 (Coesione sociale ser. civ. ter. set. enti dir. pub. priv. Pol. fam. sogg. deb titolo 1: spese correnti), si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alla UPB A11 011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio di previsione per l\u2019anno finanziario 2015.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Norme per la realizzazione del servizio civile in Piemonte Art. 1 (Principi e finalit\u00e0) La presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4 comma 2, 11, 52 e 117 della Costituzione e dall\u2019articolo 4 dello Statuto, in attuazione della legislazione statale vigente ed in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione europea, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":589,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[58],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.12 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte - 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