{"id":1408,"date":"2016-06-15T12:11:38","date_gmt":"2016-06-15T10:11:38","guid":{"rendered":"\/web\/?p=1408"},"modified":"2016-06-15T12:11:38","modified_gmt":"2016-06-15T10:11:38","slug":"1408","status":"publish","type":"post","link":"\/web\/2016\/06\/15\/1408\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"<p><strong>Sommario<\/strong>:<\/p>\n<p><strong>Capo I.\u00a0<\/strong><em>Generalit\u00e0<\/em><\/p>\n<p><strong>Art. 1.\u00a0<\/strong><em>(Oggetto)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La presente legge disciplina l&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l&#8217;organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.<\/p>\n<p><strong>Art. 2.\u00a0<\/strong><em>(Funzioni)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualit\u00e0 del sistema di accoglienza turistica;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>cura i rapporti con il Governo e l&#8217;Unione europea per quanto riguarda la materia turismo;<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivit\u00e0 e sovrintende all&#8217;organizzazione turistica;<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0<\/strong>predispone i programmi annuali di cui all&#8217;articolo 3;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>monitora, anche tramite l&#8217;osservatorio del turismo di cui all&#8217;articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;<\/p>\n<p><strong>f)\u00a0<\/strong>promuove la costituzione di un&#8217;Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte, denominata &#8220;Destination Management Organization Turismo Piemonte&#8221; (DMO Turismo Piemonte), di cui all&#8217;articolo 5;<\/p>\n<p><strong>g)\u00a0<\/strong>riconosce e vigila sull&#8217;operato delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali, identificate con l&#8217;acronimo &#8220;ATL&#8221;;<\/p>\n<p><strong>h)\u00a0<\/strong>effettua interventi di sostegno dell&#8217;organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Le Province e la Citt\u00e0 metropolitana, in accordo con la Regione e gli enti locali, promuovono l&#8217;attivit\u00e0 di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>Le Camere di Commercio, le Province, la Citt\u00e0 metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni, nei limiti e secondo le modalit\u00e0 previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all&#8217;articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonch\u00e9 alle attivit\u00e0 di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.<\/p>\n<p><strong>Art. 3.\u00a0<\/strong><em>(Programmazione delle attivit\u00e0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Regione coordina e indirizza le attivit\u00e0 indicate all&#8217;articolo 1 predisponendo uno o pi\u00f9 programmi annuali, avvalendosi anche di DMO Turismo Piemonte.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che pu\u00f2 aggiornarli nel corso dell&#8217;anno, e devono indicare:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>l&#8217;andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>gli indirizzi e le modalit\u00e0 di coordinamento dell&#8217;azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all&#8217;attivit\u00e0 di DMO Turismo Piemonte e delle ATL;<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0<\/strong>le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma annuale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all&#8217;attivit\u00e0 di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonch\u00e9 i criteri di riparto delle stesse;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>i criteri e le modalit\u00e0 di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della Regione per l&#8217;anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l&#8217;attivit\u00e0 di DMO Turismo Piemonte, delle ATL e degli Uffici di Informazione e accoglienza turistica; 3. Per la predisposizione e l&#8217;aggiornamento dei programmi annuali, nonch\u00e9 per la verifica dei risultati dell&#8217;attivit\u00e0 di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.<\/p>\n<p><strong>Art. 4.\u00a0<\/strong><em>(Osservatorio del turismo)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>L&#8217;Osservatorio del turismo, gestito da DMO Turismo Piemonte, analizza la situazione dell&#8217;offerta, l&#8217;andamento e l&#8217;evoluzione della domanda e dei flussi attraverso la raccolta e l&#8217;elaborazione dei dati.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>L&#8217;Osservatorio monitora, altres\u00ec, l&#8217;offerta sportiva sul territorio e la sua ricaduta in termini turistici.<\/p>\n<p><strong>Capo II.\u00a0<\/strong><em>Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte<\/em><\/p>\n<p><strong>Art. 5. (<\/strong><em>Costituzione e finalit\u00e0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Regione promuove la costituzione, mediante fusione e trasformazione dell&#8217;Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. e Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., di un&#8217;Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte, denominata &#8220;DMO Turismo Piemonte&#8221;, che assume la forma giuridica di societ\u00e0 consortile a responsabilit\u00e0 limitata (s.c.a r.l).<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Il personale delle due societ\u00e0 confluisce nella costituenda nuova societ\u00e0. La Giunta regionale \u00e8 autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>DMO Turismo Piemonte valorizza le risorse turistiche del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione Europea.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>La Regione si avvale, nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di DMO Turismo Piemonte per l&#8217;attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l&#8217;analisi e consulenza di marketing turistico.<\/p>\n<p><strong>Art. 6.\u00a0<\/strong><em>(Attivit\u00e0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>DMO Turismo Piemonte, supportando le strutture regionali nel coordinamento dell&#8217;attivit\u00e0 di promozione turistica, agevola il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte, partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l&#8217;interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>In particolare, DMO Turismo Piemonte:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>gestisce l&#8217;Osservatorio del turismo di cui all&#8217;articolo 4;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>fornisce le informazioni sull&#8217;evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico;<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0<\/strong>realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell&#8217;offerta turistica piemontese e, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>assicura la promozione commerciale del prodotto turistico piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l&#8217;organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica;<\/p>\n<p><strong>f)\u00a0<\/strong>conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;<\/p>\n<p><strong>g)\u00a0<\/strong>organizza corsi e attivit\u00e0 di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico; i) svolge attivit\u00e0 di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.\u00a0<\/strong><em>(Composizione e\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=&amp;LEGGE=\"><em>Statuto<\/em><\/a><em>\u00a0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione europea, le ATL, le Camere di Commercio, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Lo\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=&amp;LEGGE=\">Statuto<\/a>\u00a0di DMO Turismo Piemonte, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione in misura proporzionale alle quote consortili, e che la societ\u00e0 \u00e8 senza scopo di lucro.<\/p>\n<p><strong>Capo III.\u00a0<\/strong><em>Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale<\/em><\/p>\n<p><strong>Art. 8.\u00a0<\/strong><em>(Costituzione e finalit\u00e0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l&#8217;attivit\u00e0 di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti \u00e8 promossa la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.<\/p>\n<p><strong>Art. 9.\u00a0<\/strong><em>(Attivit\u00e0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale organizzano a livello locale dell&#8217;attivit\u00e0 di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all&#8217;ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e l&#8217; offerta di servizi turistici;<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, compresa la commercializzazione di prodotti e servizi locali, nonch\u00e9 manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0<\/strong>contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalit\u00e0 turistica;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;<\/p>\n<p><strong>f)\u00a0<\/strong>coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;<\/p>\n<p><strong>g)\u00a0<\/strong>promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.<\/p>\n<p><strong>Art. 10.\u00a0<\/strong><em>(Forma giuridica)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Regione promuove l&#8217;organizzazione delle ATL, secondo principi e criteri di economicit\u00e0, efficacia e omogeneit\u00e0, con l&#8217;obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Le ATL sono costituite nella forma di societ\u00e0 consortile di cui all&#8217;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262#art2615ter\">articolo 2615 ter del Codice civile<\/a>\u00a0, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, ed esercitano le attivit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 9 per l&#8217;ambito territoriale di riferimento.<\/p>\n<p><strong>Art. 11.\u00a0<\/strong><em>(\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=&amp;LEGGE=\"><em>Statuto<\/em><\/a><em>\u00a0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=&amp;LEGGE=\">Statuto<\/a>\u00a0tipo delle ATL.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Le ATL adottano gli Statuti in conformit\u00e0 allo\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=&amp;LEGGE=\">statuto<\/a>\u00a0tipo di cui al comma 1.<\/p>\n<p><strong>Art. 12. (<\/strong><em>Organi delle ATL)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Sono organi delle ATL il presidente, l&#8217;assemblea, il consiglio di amministrazione e l&#8217;organo di controllo. Quest&#8217;ultimo pu\u00f2 essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalit\u00e0 definite dallo\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=&amp;LEGGE=\">Statuto<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>Il consiglio di amministrazione delle ATL \u00e8 composto da tre a cinque membri nominati dall&#8217;assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente \u00e8 designato dalla Regione.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, societ\u00e0, consorzi o associazioni.<\/p>\n<p><strong>5.\u00a0<\/strong>La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL \u00e8 a titolo gratuito.<\/p>\n<p><strong>6.\u00a0<\/strong>Il presidente del consiglio di amministrazione \u00e8 il legale rappresentante dell&#8217;ente e la sua carica non pu\u00f2 essere rivestita per pi\u00f9 di due mandati consecutivi.<\/p>\n<p><strong>7.\u00a0<\/strong>Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni sull&#8217;attivit\u00e0 e operativit\u00e0 dell&#8217;Agenzia.<\/p>\n<p><strong>Art. 13.\u00a0<\/strong><em>(Modalit\u00e0 di gestione dell&#8217;attivit\u00e0)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Le ATL svolgono la propria attivit\u00e0 nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicit\u00e0, imparzialit\u00e0 e trasparenza, nonch\u00e9 dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di societ\u00e0 a partecipazione pubblica.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione Europea, esclusivamente:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>la Regione, le Province, la Citt\u00e0 metropolitana e le Camere di commercio;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>i Comuni e le relative Unioni, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonch\u00e9 gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all&#8217;articolo 9;<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0<\/strong>gli enti e le associazioni interessate al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>Gli Istituti bancari e le Fondazioni bancarie.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell&#8217;articolo 14, non pu\u00f2 essere costituita pi\u00f9 di una ATL. Pi\u00f9 ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>\u00c8 vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati<\/p>\n<p><strong>5. e&#8217;<\/strong>\u00a0vietato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e dell&#8217;Unione Europea.<\/p>\n<p><strong>6.\u00a0<\/strong>Le ATL, costituite nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, sono riconosciute dalla Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite condizioni e modalit\u00e0 per il loro riconoscimento e sono disciplinati i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento stesso.<\/p>\n<p><strong>Art. 14.\u00a0<\/strong><em>(Ambiti turisticamente rilevanti)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>Ambito 1: Comuni della Citt\u00e0 metropolitana di Torino;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>Ambito 2: Comuni della Valle di Susa e del Pinerolese;<\/p>\n<p><strong>c) a<\/strong>mbito 3: Comuni del Canavese e delle Valli di Lanzo;<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0<\/strong>Ambito 4: Comuni della Provincia di Biella;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>Ambito 5: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;<\/p>\n<p><strong>f)\u00a0<\/strong>Ambito 6: Comuni dei Laghi Maggiore, d&#8217;Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell&#8217;Ossola;<\/p>\n<p><strong>g)\u00a0<\/strong>Ambito 7: Comuni della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell&#8217;Ambito n. 6;<\/p>\n<p><strong>h)\u00a0<\/strong>Ambito 8: Comuni delle Langhe, e del Roero;<\/p>\n<p><strong>i)\u00a0<\/strong>Ambito 9: Comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell&#8217;Ambito n. 8;<\/p>\n<p><strong>l)\u00a0<\/strong>Ambito 10: Comuni della Provincia di Alessandria;<\/p>\n<p><strong>m)\u00a0<\/strong>Ambito 11: Comuni della Provincia di Asti.<\/p>\n<p><strong>Art. 15. (<\/strong><em>Disposizioni per la trasformazione delle ATL)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La costituzione delle societ\u00e0 consortili di cui all&#8217;articolo 10 pu\u00f2 avvenire anche mediante trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso le societ\u00e0 consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Le ATL preesistenti non conformi alle disposizioni della presente legge e non oggetto di trasformazione sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell&#8217;assemblea dei soci la Regione procede all&#8217;alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>I collegi dei revisori delle preesistenti ATL rimangono in carica fino alla data di approvazione della trasformazione.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>Tutti i riferimenti alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s&#8217;intendono fatti alle ATL riordinate ai sensi della presente legge.<\/p>\n<p><strong>Capo IV\u00a0<\/strong><em>Altri soggetti del sistema turistico regionale<\/em><\/p>\n<p><strong>Art. 16.\u00a0<\/strong><em>(Uffici di informazione e di accoglienza turistica)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Al fine di garantire l&#8217;elevata qualit\u00e0 del servizio offerto e l&#8217;omogeneit\u00e0 dell&#8217;accoglienza turistica in Piemonte, con provvedimento della Giunta regionale sono definiti, in relazione a flussi turistici, ampiezza e ricettivit\u00e0 del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica, identificati con l&#8217;acronimo &#8220;IAT&#8221;, sulla base dei seguenti criteri:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>orari di apertura al pubblico;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>qualificazione professionale degli operatori;<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>ubicazione degli sportelli.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale provvedono all&#8217;istituzione degli Uffici IAT.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale possono, nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione europea e dell&#8217;ordinamento vigente, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche &#8220;pro-loco&#8221;, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonch\u00e9 ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>\u00c8 riservato agli Uffici di informazione e di accoglienza turistica riconosciuti l&#8217;utilizzo del segno distintivo &#8220;IAT&#8221; conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.<\/p>\n<p><strong>5.\u00a0<\/strong>Le ATL comunicano alla Regione l&#8217;istituzione di uffici IAT, indicando l&#8217;ubicazione, l&#8217;orario di apertura, il numero di addetti e le modalit\u00e0 di gestione.<\/p>\n<p><strong>6.\u00a0<\/strong>Gli enti locali, le associazioni turistiche pro-loco e i consorzi di cui all&#8217;articolo 18 possono istituire punti informativi sul territorio.<\/p>\n<p><strong>7.\u00a0<\/strong>Entro il termine di un anno dall&#8217;entrata all&#8217;entrata in vigore della presente legge gli Uffici IAT istituiti da soggetti diversi dalle ATL si conformano alle disposizioni del presente articolo.<\/p>\n<p><strong>Art. 17. (<\/strong><em>Comuni turistici)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le procedure per l&#8217;individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte.<\/p>\n<p><strong>Art. 18. (<\/strong><em>Consorzi di imprese turistiche)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>I Consorzi di imprese turistiche sono aggregazioni composte in misura prevalente da imprese turistiche e da altri soggetti privati che perseguono finalit\u00e0 di interesse culturale e turistico.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Sono riconosciuti dalla Regione, sulla base di criteri e modalit\u00e0 stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, i Consorzi costituiti da un numero minimo di 50 soci, con almeno 1.000 posti letto complessivi in strutture ricettive del Piemonte.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>Il Consorzio di imprese turistiche attua, all&#8217;interno di uno degli ambiti turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell&#8217;offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attivit\u00e0 dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>I Consorzi di imprese turistiche hanno sede nel territorio dell&#8217;ambito turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attivit\u00e0 prevalente.<\/p>\n<p><strong>5.\u00a0<\/strong>I Consorzi riconosciuti ai sensi del comma 2 possono beneficiare dei contributi di cui all&#8217;articolo 21 in proporzione al numero di associati con sede nell&#8217;ambito turisticamente rilevante oggetto dell&#8217;intervento.<\/p>\n<p><strong>Capo V.\u00a0<\/strong><em>Interventi di sostegno<\/em><\/p>\n<p><strong>Art. 19.\u00a0<\/strong><em>(Contributi per l&#8217;organizzazione turistica)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>la Regione concede annualmente alle ATL contributi a parziale copertura delle spese per le attivit\u00e0 ordinarie di funzionamento. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilit\u00e0 di bilancio, e nel rispetto di quanto previsto all&#8217;articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Le ATL ricevono altres\u00ec contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>In riferimento a quanto stabilito nel comma 1, la Regione \u00e8 autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell&#8217;\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=2014&amp;LEGGE=014#art6\">articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14<\/a>\u00a0(Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza turistica locale da parte dei soggetti titolari degli uffici IAT di cui all&#8217;articolo 16.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.\u00a0<\/strong><em>(Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Al fine di valorizzare turisticamente l&#8217;eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attivit\u00e0 di promo-pubblicit\u00e0, nell&#8217;ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle localit\u00e0 del Piemonte.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>La Giunta regionale, ai sensi dell&#8217;\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=2014&amp;LEGGE=014#art6\">articolo 6 della l.r. 14\/2014<\/a>\u00a0e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.\u00a0<\/strong><em>(Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Regione, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all&#8217;interno del Piemonte e sviluppare l&#8217;economia turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>le cooperative, i consorzi e le societ\u00e0 consortili di imprenditori turistici riconosciuti ai sensi dell&#8217;articolo 18.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>La Giunta regionale, ai sensi dell&#8217;\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=2014&amp;LEGGE=014#art6\">articolo 6 della l.r. 14\/2014<\/a>\u00a0e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti su pi\u00f9 ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi.<\/p>\n<p><strong>Art. 22.\u00a0<\/strong><em>(Contributi a favore della formazione degli operatori)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Regione Piemonte concede finanziamenti agli Istituti universitari, agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:;\">decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008<\/a>\u00a0, agli Istituti di istruzione secondaria di II\u00b0 grado e ai soggetti accreditati alla Regione Piemonte per le attivit\u00e0 formative o per il lavoro, che operano nel settore turistico o alberghiero, per l&#8217;organizzazione e gestione di attivit\u00e0 formative rivolte agli operatori del settore turistico.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Sono inoltre concessi finanziamenti a favore dei soggetti indicati al comma 1 per l&#8217;organizzazione di corsi di formazione professionale per l&#8217;accesso alle professioni turistiche disciplinate da specifiche normative regionali.<\/p>\n<p><strong>Art. 23.\u00a0<\/strong><em>(Clausola valutativa)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione in cui sono indicati:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>gli interventi effettuati, le risorse finanziarie impiegate e i risultati conseguiti;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>l&#8217;andamento del turismo in Piemonte, con particolare riguardo alle aree e ai prodotti oggetto di intervento promozionale;<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>lo stato dell&#8217;organizzazione turistica.<\/p>\n<p><strong>Capo VI.\u00a0<\/strong><em>Disposizioni finali, finanziarie e abrogative<\/em><\/p>\n<p><strong>Art. 24.\u00a0<\/strong><em>(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l&#8217;attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformit\u00e0 a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.<\/p>\n<p><strong>Art. 25.\u00a0<\/strong><em>(Disposizioni finanziarie)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione della presente legge si fa fronte con la riprogrammazione delle risorse gi\u00e0 stanziate nell&#8217;UPB A20051 del bilancio pluriennale 2015-2017.<\/p>\n<p><strong>Art. 26. (<\/strong><em>Abrogazioni)<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>il\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=1980&amp;LEGGE=037#art2-com6\">comma 6 dell&#8217;articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37<\/a>\u00a0(Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino);<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>la\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=1996&amp;LEGGE=075\">legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75<\/a>\u00a0(Organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);<\/p>\n<p><strong>c)\u00a0<\/strong>la\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=2000&amp;LEGGE=044#art83-com2-letd\">lettera d) del comma 2 dell&#8217;articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44<\/a>\u00a0(Disposizioni normative per l&#8217;attuazione del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112\">decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112<\/a>\u00a0&#8216;Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59#cap1\">Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59<\/a>\u00a0&#8216;);<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0<\/strong>i commi 4 e 5 dell&#8217;\u00a0<a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGEANNO=2011&amp;LEGGE=010#art15\">articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10<\/a>\u00a0(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l&#8217;anno 2011).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sommario: Capo I.\u00a0Generalit\u00e0 Art. 1.\u00a0(Oggetto) 1.\u00a0La presente legge disciplina l&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l&#8217;organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse. 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